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Ordinanza

Ordinanza n. 283/2026 - Napoli, Sezione 8

per l'annullamento del provvedimento del Genio Civile di Caserta prot. n. SSMC/2025/71728 del 21 ottobre 2025, con il quale è stato disposto l'annullamento dell'Attestazione di Presentazione del Progetto n. 2022 - 21419 del 6 dicembre 2022, e delle attestazioni di deposito della Relazione a Strutture Ultimate e del Certificato di Collaudo Statico; di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto alla Società ricorrente.

Giustizia amministrativa202600088

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento del Genio Civile di Caserta di annullamento dell'attestazione di presentazione del progetto e delle attestazioni di deposito della relazione a strutture ultimate e del certificato di collaudo statico

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha impugnato il provvedimento del Genio Civile di Caserta con cui sono stati annullati l'Attestazione di Presentazione del Progetto relativa a interventi su un locale/caveau e le successive attestazioni di deposito della Relazione a Strutture Ultimate e del Certificato di Collaudo Statico, chiedendo in via incidentale la sospensione cautelare dell'efficacia dell'atto. Il Comune di Caserta, indicato tra le amministrazioni intimate, non si è costituito; si è costituita la Regione Campania. Il giudice ha esaminato esclusivamente il requisito cautelare del periculum in mora.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza cautelare per carenza del periculum in mora. Ha rilevato che, secondo quanto ammesso dalla stessa ricorrente, l'effettività del danno prospettato dipenderebbe dall'eventuale adozione di ulteriori atti diretti a inibire l'utilizzo del locale/caveau interessato dagli interventi; tali atti, tuttavia, erano allo stato soltanto potenziali e non ancora adottati. Il giudice ha quindi ritenuto non attuale il pregiudizio cautelare. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Visto l'art. 55 cod. proc. amm.

    La domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato è stata esaminata nell'ambito della tutela cautelare; l'istanza è stata respinta per carenza del periculum in mora.

Massime di principio

  • La tutela cautelare richiede la dimostrazione di un pregiudizio grave e attuale; non è sufficiente prospettare un danno subordinato all'eventuale adozione futura di ulteriori provvedimenti amministrativi non ancora adottati.
  • Quando l'effettività del danno cautelare dipende da atti amministrativi meramente potenziali, manca il requisito del periculum in mora necessario per la sospensione dell'atto impugnato.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziTutela cautelare
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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