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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30981/2024 del 29/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza con cui il Tribunale di Bologna, su istanza del pubblico ministero, aveva revocato la sospensione condizionale della pena concessa con sentenza della Corte d'appello di L'Aquila (22/05/2014, irrevocabile 19/04/2016). La revoca era stata motivata dal sopraggiungere di una successiva sentenza di condanna (Tribunale di Salerno 20/03/2014, irrevocabile 09/04/2014) per delitto anteriormente commesso, che cumulata alla pena già sospesa superava i limiti di cui all'art. 163 cod. pen. Il ricorrente denunciava violazione di legge perché la sentenza che avrebbe determinato la revoca era divenuta irrevocabile prima della sentenza che aveva concesso la sospensione condizionale; inoltre rilevava che la causa ostativa era documentalmente nota al giudice che aveva pronunciato in appello senza revocare il beneficio e che erano comunque decorsi i cinque anni previsti dall'art. 167 cod. pen. senza commissione di ulteriori reati.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha rilevato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, la revoca di diritto della sospensione condizionale ai sensi dell'art. 168, comma 1, n. 2, cod. pen. può operare solo se la condanna per il delitto anteriormente commesso sia divenuta irrevocabile dopo il passaggio in giudicato della sentenza che ha concesso il beneficio e prima della scadenza del relativo termine di durata. Nel caso di specie la sentenza che ha determinato la revoca era irrevocabile il 9/04/2014, cioè prima dell'irrevocabilità (19/04/2016) della sentenza che aveva concesso la sospensione; conseguentemente la revoca motivata su tale fundamento era illegittima. L'ordinanza impugnata è stata annullata e la causa è stata rinviata al Tribunale di Bologna (ufficio GIP) perché valuti, nel complesso della situazione del condannato e dei diversi titoli di condanna che portano al superamento del limite di cui all'art. 163, se sussistano altre cause di revoca della pena sospesa.

Norme richiamate

  • art. 168 cod. pen., comma 1, n. 2

    La norma prevede la revoca della sospensione condizionale quando sopraggiunge una condanna per delitto anteriormente commesso che, cumulata con la pena sospesa, supera i limiti di cui all'art. 163; la giurisprudenza però limita l'applicazione automatica (revoca di diritto) alla ipotesi in cui la condanna sopravvenuta diventi irrevocabile dopo la pronuncia che ha concesso la sospensione e prima della scadenza del relativo termine.

  • art. 163 cod. pen.

    Stabilisce i limiti massimi di pena rilevanti ai fini del cumulo ai fini della sospensione condizionale; se il cumulo supera tali limiti la sospensione può essere revocata.

  • art. 167 cod. pen.

    Prevede la durata del beneficio della sospensione condizionale e condizioni che possono incidere sulla sua perdurante efficacia (richiama il rilievo del decorso del termine quinquennale senza ulteriori reati quale elemento da valutare).

  • Giurisprudenza di legittimità (es. Sez. 1, Sent. n. 47050 del 29/11/2017; Sez. 1, n. 39867 del 24/09/2012; Sez. 4, n. 45716 del 11/11/2008)

    Principio consolidato secondo cui la revoca di diritto per sentenza sopravvenuta richiede che la condanna sopravvenuta diventi irrevocabile dopo il passaggio in giudicato della sentenza che ha concesso la sospensione e prima della scadenza dei termini di durata del beneficio.

Massime di principio

  • La revoca automatica (di diritto) della sospensione condizionale per sopravvenuta condanna anteriore opera solo se la condanna che la determina diventa irrevocabile dopo la pronuncia che ha concesso la sospensione e prima della scadenza del relativo termine; se la condanna sopravvenuta è irrevocabile già prima della concessione del beneficio, non può costituire base per la revoca di diritto.
  • Quando le pene cumulate superano i limiti di cui all'art. 163, il giudice dell'esecuzione deve comunque valutare la situazione complessiva del condannato per verificare l'eventuale sussistenza di altre cause di revoca, non limitandosi automaticamente al solo accertamento formale del superamento del limite.
  • La conoscenza documentale al giudice che ha pronunciato il beneficio (es. in appello) di una causa ostativa non autorizza automaticamente una successiva revoca se i presupposti temporali previsti dalla giurisprudenza non sono rispettati; va ricostruito il profilo temporale e il valore delle sentenze in rapporto al passaggio in giudicato.
  • Il decorso del termine quinquennale previsto dall'art. 167 senza commissione di ulteriori reati è un elemento rilevante che può escludere la revoca della sospensione, e va valutato nel giudizio di esecuzione.
  • In caso di dubbio sulla legittimità della revoca, la decisione può essere annullata e la causa rinviata al giudice dell'esecuzione per una nuova valutazione alla luce del corretto inquadramento normativo e dei precedenti giurisprudenziali.

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