Cassazione Civile, Sentenza n. 36542/2021 del 24/11/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Cedat Informatica aveva ricevuto accertamenti per gli anni 2006-2007 (recupero IRAP e IVA, ritenute non operate, rettifica del reddito d'impresa) e, dopo la dichiarazione di fallimento, l'Agenzia delle Entrate iscrisse a ruolo straordinario gli importi e notificò cartelle di pagamento. Il curatore presentò istanza di accertamento con adesione durante i termini di impugnazione; la CTP annullò le cartelle ritenendo violato l'art.12 d.lgs. 218/1997 (sospensione dei termini in presenza di istanza di adesione) e la CTR rigettò l'appello dell'Agenzia. L'Agenzia ha impugnato in Cassazione sostenendo che la CTR aveva erroneamente ritenuto che la presentazione dell'istanza di adesione precludesse l'iscrizione a ruolo straordinario in caso di fallimento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo che la sentenza impugnata fosse in contrasto con la giurisprudenza consolidata: la dichiarazione di fallimento integra il requisito del "periculum in mora" per l'iscrizione delle imposte nel ruolo straordinario e l'art.12 d.lgs. 218/1997, che sospende la riscossione in caso di istanza di accertamento con adesione, si riferisce al ruolo provvisorio ordinario e non può impedire l'iscrizione a ruolo straordinario. La sentenza della CTR è stata cassata e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale del Piemonte in diversa composizione per nuovo giudizio e per decidere anche sulle spese di giudizio.
Norme richiamate
Art. 11 autorizza l'iscrizione a ruolo straordinario quando sussiste fondato pericolo per la riscossione; la Corte ha ritenuto che la dichiarazione di fallimento costituisce tale pericolo e legittima l'iscrizione a ruolo straordinario
L'art. 15 disciplina il ruolo provvisorio ordinario; la sentenza distingue tra ruolo provvisorio ordinario e ruolo straordinario, rilevando che la sospensione prevista dall'art.12 d.lgs. 218/1997 riguarda il ruolo provvisorio ordinario
d.P.R. n. 602/1973, art. 15-bis
Norma menzionata nel ricorso ma non oggetto di specifica interpretazione dalla Corte nella motivazione resa
Norma menzionata nel ricorso ma non analizzata o interpretata espressamente nella decisione
d.lgs. n. 218/1997, art. 12, comma 2
L'art. 12 dispone la sospensione dei termini di riscossione per la presentazione dell'istanza di accertamento con adesione; la Corte ha interpretato tale sospensione come riferita al ruolo provvisorio ordinario e non come ostativo all'iscrizione a ruolo straordinario in caso di fallimento
Norma richiamata nel ricorso in relazione, ma nella motivazione della Corte non è stata sviluppata una specifica interpretazione autonoma rispetto ai punti principali decisi
Massime di principio
- La dichiarazione di fallimento del contribuente costituisce, di per sé, un fondato pericolo per la riscossione (periculum in mora) che legittima l'iscrizione delle imposte nel ruolo straordinario.
- La presentazione, da parte del curatore fallimentare, di un'istanza di accertamento con adesione sospende i termini di riscossione solo con riferimento al ruolo provvisorio ordinario; tale sospensione non impedisce automaticamente l'iscrizione a ruolo straordinario quando sussiste il pericolo per la riscossione.
- L'Amministrazione finanziaria ha la facoltà (non l'obbligo) di iscrivere i crediti tributari nel ruolo straordinario anche se sia stata o sarà proposta un'istanza di adesione o una domanda di ammissione al passivo fallimentare su base non necessariamente correlata all'iscrizione a ruolo.
- In contenziosi analoghi occorre distinguere attentamente tra ruolo provvisorio ordinario e ruolo straordinario: le misure di sospensione previste per l'adesione non devono essere interpretate come preclusive dell'azione di riscossione straordinaria nei casi di insolvenza conclamata.
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