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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28773/2023 del 04/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la conferma, operata dalla Corte d'appello, delle condanne per atti persecutori (capo A), lesioni personali (capo B) e tentata violenza privata (capo C). Le censure principali erano: vizio di motivazione e violazione di legge per illegittima valutazione delle dichiarazioni delle persone offese (contraddizioni), mancata distinzione delle condotte tra imputati; per Imperatore la contestazione che non potesse rispondere di molestie consistenti prevalentemente in rumori provenienti dall'appartamento soprastante (ella abiterebbe due piani più in alto) e che la sua partecipazione limitata ai due episodi documentati non sufficesse a integrare la continuità tipica del reato di atti persecutori; per Conte e Dardano la richiesta di derubricazione nella fattispecie meno grave prevista dall'art. 660 c.p. e la riduzione della pena per incensuratezza e occasionalità della condotta.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che le questioni sollevate fossero, in larga parte, contestazioni di merito sulla valutazione delle fonti di prova riservata al giudice di merito e non sindacabili in questa sede. La Corte ha ritenuto adeguata la motivazione della Corte d'appello, che aveva ricostruito una serie continuativa di atti vessatori (schiamazzi, rumori, latrati, danneggiamenti, esplosione di fuochi d'artificio, danneggiamento di porta e campanello, insulti e minacce) idonei a determinare nello stato delle persone offese grave ansia e timore per la propria incolumità; ha ritenuto che la partecipazione della Imperatore ai due episodi e la sua compartecipazione alle molestie complessive integrassero la responsabilità penale anche per lei; ha escluso la derubricazione ai sensi dell'art. 660 c.p.; ha inoltre ritenuto infondata la doglianza sulla riduzione di pena, osservando che la condotta non era occasionale e che le pene inflitte erano prossime al minimo edittale. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e, per colpa, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 612-bis c.p. (atti persecutori)

    La Corte territoriale ha ritenuto integrata la fattispecie per la continuità e la reiterazione di atti vessatori finalizzati a cagionare nelle vittime uno stato di ansia e timore per la propria incolumità; la Cassazione ha confermato che la valutazione sulla sussistenza della continuità è rimessa al giudice di merito e che la motivazione era priva di vizi logici.

  • art. 582 c.p. (lesioni personali)

    La condanna per lesioni è fondata sulle dichiarazioni delle persone offese e sugli elementi probatori ritenuti congrui dal giudice di merito; la Cassazione ha ritenuto non ammissibile una rinnovata valutazione probatoria.

  • art. 610 c.p. (violenza privata) e relativo tentativo

    La configurazione del reato nel capo C è stata confermata sulla base degli atti intimidatori e dei danneggiamenti che avrebbero incidere sulla libertà psicologica delle persone offese; la Corte di legittimità ha ritenuto adeguata la motivazione che ha collegato gli eventi al tentativo di costringere le vittime ad abbandonare l'abitazione.

  • art. 660 c.p. (fattispecie meno grave invocata dai ricorrenti)

    I giudici di merito e la Cassazione hanno ritenuto che i fatti non fossero riconducibili alla fattispecie meno grave prevista dall'art. 660 c.p. perché è emersa la continuità e la gravità degli atti vessatori e il concreto stato di ansia e timore nelle vittime.

Massime di principio

  • La Cassazione non è sede per rinnovare la valutazione delle prove: le contraddizioni su aspetti secondari delle dichiarazioni delle persone offese non compromettono automaticamente la credibilità se il quadro complessivo è coerente.
  • Per il reato di atti persecutori la "continuità" può risultare da una pluralità di condotte reiterate e può essere provata anche attraverso la partecipazione ad episodi significativi, non necessariamente attribuibili in via esclusiva a ciascun imputato in ogni singolo atto.
  • La partecipazione materiale a alcuni episodi rilevanti può essere considerata indizio della condivisione del disegno vessatorio e giustificare la responsabilità anche per le altre condotte nell'ambito della medesima strategia persecutoria.
  • Elementi oggettivi posti in essere dalle vittime (es. installazione di chiusure di sicurezza, perdita o mutamento del lavoro) costituiscono riscontri probatori significativi dello stato di ansia e timore e rafforzano la valutazione di gravità degli atti.
  • La mera invocazione di incensuratezza o occasionalità non è sufficiente a ottenere una riduzione di pena se la condotta presenta caratteri di reiterazione e gravità; la posizione personale dell'imputato e il grado della pena devono essere valutati dal giudice di merito.

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