Cassazione Penale, Ordinanza n. 05469/2025 del 10/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara inammissibile il ricorso. Conferma quindi la legittimità della decisione del Tribunale di sorveglianza sul controllo della corrispondenza del detenuto. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione penitenziaria)
La controversia
La vicenda riguarda il controllo sulla corrispondenza di un detenuto e la decisione di non inoltrare o negare la consegna di una missiva. Il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto legittimo il provvedimento, valorizzando elementi concreti dai quali era ragionevole dubitare che il contenuto effettivo della lettera fosse quello apparente dalla semplice lettura del testo o delle immagini. Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza sostenendo, in sostanza, che la motivazione fosse erronea; la Corte di cassazione rileva però che le censure si risolvono in contestazioni di fatto, dirette a rimettere in discussione un giudizio di merito puntualmente motivato.
Norme richiamate
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In tema di controllo sulla corrispondenza del detenuto, il provvedimento di non inoltro o di mancata consegna può essere legittimamente fondato su elementi concreti che facciano ragionevolmente dubitare che il contenuto effettivo della missiva coincida con quello desumibile dalla lettura del testo o delle immagini.
- Quando il giudice di merito abbia fornito una motivazione esauriente sulla base di elementi concreti, le doglianze che mirano solo a rimettere in discussione tale apprezzamento sono censure di merito e non consentono un sindacato di legittimità in cassazione.
- La mera presenza di refusi chiaramente riconoscibili non incide, di per sé, sulla legittimità della valutazione complessiva del contenuto della corrispondenza, se il giudice ha comunque spiegato in modo adeguato le ragioni del proprio convincimento.
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