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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40542/2022 del 26/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Reitano impugna l'ordinanza che ha respinto il suo incidente di esecuzione volto a ottenere la sostituzione dell'ergastolo con la reclusione di anni trenta, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Sostiene la piena sovrapponibilità del suo caso a quello deciso dalla Corte EDU (Scoppola c. Italia) e che la sua ammissione al rito abbreviato era intervenuta quando il quadro normativo favorevole era già definito, per cui l'ergastolo non deriverebbe da applicazione retroattiva di una disciplina sanzionatoria sfavorevole.

La decisione

La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Motiva che il caso di Reitano non è identico a quello Scoppola perché l'ammissione al rito abbreviato nel suo caso è avvenuta dopo l'entrata in vigore dell'art. 7 d.l. n. 341/2000; non si è quindi verificata una successione temporale di norme penal-sanzionatorie che abbia leso l'affidamento dell'imputato o imposto l'applicazione della legge più favorevole. La Corte richiama la giurisprudenza consolidata secondo cui la sostituzione dell'ergastolo con 30 anni in sede esecutiva è dovuta solo quando il rito abbreviato sia stato richiesto nel periodo rilevante (tra il 2/1/2000 e il 24/11/2000) e vi sia completa identità con il caso Scoppola. Il ricorrente è condannato alle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al pagamento di una somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende per l'irritualità dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 4-ter d.l. 7 aprile 2000, n. 82, conv. dalla legge 5 giugno 2000, n. 144

    prevedeva la riapertura dei termini per chiedere l'ammissione al rito abbreviato; nel caso Scoppola fu lo strumento che permise la richiesta del rito abbreviato in periodo rilevante

  • art. 30, comma 1, lett. b), legge 16 dicembre 1999, n. 479

    estendeva ai reati astrattamente punibili con l'ergastolo la possibilità di richiedere il rito abbreviato e stabiliva la sostituzione dell'ergastolo con la reclusione di anni trenta all'esito del giudizio abbreviato

  • art. 7, comma 2, d.l. 24 novembre 2000, n. 341, conv. dalla legge 19 gennaio 2001, n. 4

    integrando la disposizione precedente, ha limitato in senso sfavorevole l'effetto favorevole per i casi di ergastolo con isolamento diurno in presenza di concorso di reati o reato continuato; la sua entrata in vigore è stata decisiva per distinguere i casi confrontabili con Scoppola

  • art. 442, comma 2, cod. proc. pen.

    norma processuale che la Corte EDU ha considerato, nel caso Scoppola, come avente rilevanza di diritto penale sostanziale ai fini dell'art. 7 CEDU

  • art. 616 cod. proc. pen.

    norma che consente alla Corte di Cassazione di dichiarare inammissibile il ricorso e condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali; applicata per imporre anche la sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende

  • Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, art. 6 e art. 7

    art. 6 (diritto a un processo equo) e art. 7 (nullum crimen, nulla poena sine lege) sono stati invocati nella giurisprudenza (Corte EDU) per ritenere illegittima l'applicazione di una disciplina sanzionatoria sfavorevole sopravvenuta rispetto all'affidamento dell'imputato

  • art. 117 Cost.

    richiamato nella decisione della Corte Costituzionale collegata alla rilevanza costituzionale del diritto convenzionale e all'adeguamento alle sentenze CEDU

  • Corte EDU, Grande Camera, 17/09/2009, Scoppola c. Italia

    ha ritenuto che la modifica della disciplina processuale/sanzionatoria, applicata in modo sfavorevole dopo la richiesta del rito abbreviato, violi gli artt. 6 e 7 CEDU, imponendo in casi identici l'applicazione della legge più favorevole (es.: sostituzione dell'ergastolo con 30 anni)

  • Corte costituzionale, sentenza n. 210 del 2013

    ha dichiarato profili di incostituzionalità collegati alla disciplina dell'art. 7 d.l. n. 341/2000 in relazione alla giurisprudenza CEDU, facendo giurisprudenza sul perimetro di applicazione della conversione della pena

Massime di principio

  • La sostituzione dell'ergastolo con la reclusione di 30 anni in esecuzione è consentita solo quando sussista perfetta identità fattuale e temporale con il caso Scoppola: in particolare il rito abbreviato deve essere stato richiesto nel periodo rilevante (tra il 2/1/2000 e il 24/11/2000) o comunque prima dell'entrata in vigore della norma peggiorativa.
  • Il giudice dell'esecuzione può valutare e disporre la sostituzione della pena in favore dell'imputato solo se il caso concreto coincide con i presupposti ritenuti dalla Corte EDU e dalla Corte Costituzionale; ogni estensione oltre tali limiti esorbita dal sindacato esecutivo.
  • Non è sufficiente un generico richiamo alla sentenza Scoppola: è necessario dimostrare la coincidenza temporale e normativa (momento della richiesta e ammissione al rito abbreviato) che abbia determinato un affidamento concreto dell'imputato leso da una successiva normativa sfavorevole.
  • Chi propone impugnazioni esecutive inconsulte o irrituali rischia non solo l'inammissibilità del ricorso ma anche la condanna al pagamento delle spese e di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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