Cassazione Penale, Sentenza n. 12135/2023 del 23/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale della Libertà di Venezia che aveva rigettato l'appello ex art. 310 c.p.p. contro la misura cautelare detentiva disposta dalla Corte d'appello. Il motivo unico dedotto dal difensore lamentava la mancata autonoma e attuale valutazione delle esigenze cautelari, in particolare dell'attualità del pericolo di reiterazione: il Tribunale avrebbe fondato il mantenimento della misura su elementi preesistenti (risalenti al 2020) e non avrebbe valutato fatti nuovi allegati dalla difesa (es. presa di coscienza e pentimento dell'imputato).
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che il controllo di legittimità è limitato a verificare la presenza di ragioni giuridicamente significative e l'assenza di illogicità manifeste nella motivazione del provvedimento impugnato. Il Tribunale del riesame ha motivato adeguatamente la sussistenza della misura carceraria, richiamando i precedenti penali specifici dell'imputato (recidiva reiterata infraquinquennale), contestazioni di evasione da detenzione domiciliare e un precedente arresto per evasione, argomenti che dimostrano la rilevante capacità a delinquere e l'incapacità di rispettare le prescrizioni degli arresti domiciliari. La Corte ha inoltre osservato che l'ammissione dell'addebito da parte dell'imputato non rileva poiché il fatto era già stato accertato giudizialmente. Conseguentemente il ricorso è rigettato e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali; la cancelleria è incaricata degli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
Norma che disciplina l'appello avverso alcune ordinanze; qui utilizzata come base del gravame proposto dal ricorrente per impugnare l'ordinanza cautelare
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma sulle comunicazioni/adempimenti di cancelleria a seguito del provvedimento; la sentenza dispone gli adempimenti a carico della cancelleria in base a questa disposizione
Giurisprudenza: Sez. 2, n. 56 del 07/12/2011 (Siciliano)
Principio secondo cui la Corte di cassazione non è investita di un sindacato di merito sulle esigenze cautelari, potendo verificare solo la presenza di ragioni giuridicamente significative e l'assenza di illogicità evidenti nella motivazione
Massime di principio
- La Cassazione non riesamina di fatto la valutazione delle esigenze cautelari se non per errori di motivazione, illogicità manifeste o carenza di ragioni giuridicamente significative: gli appelli devono quindi mirare a far emergere vizi di motivazione o violazioni di diritto, non semplicemente dissensi di merito
- Per ottenere la revoca o attenuazione di una misura cautelare è essenziale dimostrare un mutamento attuale e concreto delle circostanze che giustificano la misura (nuovi fatti o elementi che smentiscano l'attualità del pericolo di reiterazione), non solo argomentazioni che richiamino comportamenti antecedenti
- Precedenti specifici, recidiva e condotte di evasione costituiscono elementi molto rilevanti e spesso decisivi per la conferma della misura detentiva: la loro presenza rende ardua la conversione in misure meno afflittive senza elementi nuovi e rilevanti
- L'ammissione del fatto da parte dell'imputato non incide automaticamente sulla valutazione cautelare se la responsabilità è già stata giudizialmente accertata; per la difesa è invece utile documentare atti concreti di dissociazione o percorsi rieducativi successivi all'evento
- Nelle impugnazioni è strategico contestare la mancanza di specifica e attuale valutazione da parte del giudice della cautela, evidenziando l'assenza di ragioni giuridicamente significative o eventuali contraddizioni nella motivazione
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 23 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 12113/2023 del 23/03/2023
- Sentenza penale · 23 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 12117/2023 del 23/03/2023
- Sentenza penale · 23 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 12125/2023 del 23/03/2023
- Sentenza penale · 23 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 12126/2023 del 23/03/2023
- Sentenza penale · 23 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 12127/2023 del 23/03/2023
- Sentenza penale · 23 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 12128/2023 del 23/03/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →