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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06972/2026 del 20/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze del 5 giugno 2025. Dal testo emerge che il procedimento riguarda condotte di falsificazione documentale: i giudici di merito hanno ritenuto che l'imputato avesse consapevolmente concorso alla formazione degli atti di cui si discuteva la falsità. Con i primi due motivi il ricorrente ha contestato la qualificazione giuridica della sua condotta, sostenendo che non vi fosse prova di un suo concorso consapevole nella falsificazione; ha inoltre lamentato la mancata precisa determinazione dell'epoca di commissione dei reati, anche in relazione alla conseguente maturazione della prescrizione in tempo anteriore alla sentenza di appello. Con un'ulteriore doglianza ha censurato il diniego delle circostanze attenuanti generiche, sostenendo che non fosse stato adeguatamente valorizzato il suo comportamento processuale leale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondate le censure sulla partecipazione consapevole alla falsificazione, osservando che la sentenza di merito aveva motivato in modo adeguato la sussistenza del concorso dell'imputato nella formazione degli atti falsi. Ha reputato inammissibile la doglianza sulla data di commissione dei reati e sulla prescrizione, perché non proposta previamente in appello. Ha infine giudicato manifestamente infondata la censura sul diniego delle attenuanti generiche, rilevando che i giudici di merito avevano fatto corretta applicazione dell'art. 62-bis c.p. valorizzando elementi negativi sulla personalità dell'imputato e che, ai fini del beneficio, è sufficiente anche un solo elemento rilevante ex art. 133 c.p. La dichiarazione di inammissibilità ha comportato la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 62-bis c.p.

    Il riconoscimento o il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando il giudice valorizzi elementi ritenuti prevalenti tra quelli di cui all'art. 133 c.p.; anche un solo elemento relativo alla personalità del colpevole, all'entità del reato o alle modalità esecutive può essere sufficiente a negare il beneficio.

  • art. 133 c.p.

    Gli elementi indicati da questa norma possono essere selezionati dal giudice in funzione del giudizio sulle attenuanti generiche, senza necessità di esaminarli tutti.

  • cod. pen.

    Richiamo generico al codice penale in relazione alla disciplina delle attenuanti generiche e alla qualificazione giuridica dei fatti di falsità.

Massime di principio

  • Ai fini della configurabilità del concorso nel reato di falsità documentale, è sufficiente che il giudice di merito individui e motivi circostanze da cui desumere la consapevole partecipazione dell'imputato alla formazione dell'atto falso.
  • La censura relativa alla data di commissione del reato e alla prescrizione deve essere dedotta tempestivamente nei gradi di merito; se non proposta in appello, non può essere introdotta per la prima volta in cassazione.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando la motivazione si fondi su elementi negativi apprezzati dal giudice di merito, anche se non venga esaminato ogni profilo favorevole dedotto dalla difesa.
  • Per il riconoscimento o il diniego delle attenuanti generiche il giudice può limitarsi a considerare un solo elemento tra quelli di cui all'art. 133 c.p., purché ritenuto decisivo e adeguatamente motivato.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure si risolvono in contestazioni generiche della motivazione o in questioni non devolute nei precedenti gradi di giudizio.

Come è indicizzato

MaterieFalsità in atto pubblicoImpugnazioniCircostanze del reato
RamiReati contro la fede pubblicaProcesso penaleParte generale
SottomaterieFalsità ideologica
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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