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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15441/2024 del 03/06/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia riguarda il diritto di un lavoratore, originariamente assunto con contratto di formazione e lavoro e poi transitato a tempo indeterminato, a percepire una voce retributiva accessoria denominata "nuovo terzo elemento salariale" prevista dall'art. 4 del c.c.n.l. autoferrotranvieri del 25 luglio 1997. La Corte d'appello aveva confermato la condanna della società al pagamento, ritenendo che il periodo di formazione dovesse essere computato nell'anzianità di servizio e che la clausola collettiva non potesse escludere il lavoratore da quel trattamento. La società ricorrente ha dedotto, con due motivi, la violazione dell'art. 3, comma 5, d.l. n. 726 del 1984 conv. in l. n. 863 del 1984 e dell'art. 4 del c.c.n.l. 25 luglio 1997: in sintesi ha sostenuto che il "nuovo terzo elemento" era una voce retributiva autonoma, non legata all'anzianità, che spettava solo a chi era già in forza a tempo indeterminato alla data del contratto collettivo; che il mantenimento di tale voce per i soli dipendenti già beneficiari non discriminava i lavoratori in formazione-lavoro, i quali non l'avevano mai percepita; e che la disciplina UE sui contratti a tempo determinato non era applicabile o comunque non imponeva un diverso esito. Il lavoratore ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso della società. Ha ritenuto fondati congiuntamente i due motivi, richiamando un orientamento ormai consolidato secondo cui le clausole collettive che preservano determinate voci retributive soppresse o modificate in favore dei soli lavoratori già beneficiari alla data dell'accordo non violano l'art. 3, comma 5, d.l. n. 726 del 1984, né determinano discriminazione nei confronti dei lavoratori con contratto di formazione e lavoro poi trasformato. La Corte ha chiarito che la conservazione del trattamento riguarda chi già percepiva la voce soppressa, mentre per il lavoratore in CFL quel compenso non era mai entrato nella retribuzione; dunque non vi era alcun diritto quesito da tutelare. Poiché non erano necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ai sensi dell'art. 384, secondo comma, c.p.c., ha rigettato la domanda originaria del lavoratore sul nuovo terzo elemento salariale. Le spese dell'intero processo sono state compensate per la presenza, all'epoca del ricorso, di contrastanti pronunce di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 4 c.c.n.l. autoferrotranvieri 25 luglio 1997

    La clausola collettiva che mantiene il nuovo terzo elemento salariale solo per i lavoratori già in servizio a tempo indeterminato alla data di stipula non si applica ai lavoratori con contratto di formazione e lavoro che non abbiano mai percepito tale voce.

  • art. 3, comma 5, d.l. n. 726 del 1984 conv. in l. n. 863 del 1984

    "il periodo di formazione e lavoro è computato nell'anzianità di servizio in caso di trasformazione del rapporto di formazione e lavoro in rapporto a tempo indeterminato"

    Il computo dell'anzianità del periodo di formazione rileva per gli istituti legati all'anzianità, ma non attribuisce al lavoratore voci retributive mai percepite e soppresse prima della trasformazione.

  • art. 3, comma 12, d.l. n. 726 del 1984 conv. in l. n. 863 del 1984

    "qualora il lavoratore sia assunto entro i limiti di tempo fissati dal presente comma ... dal medesimo datore di lavoro, il periodo di formazione è computato nell'anzianità di servizio"

    La norma conferma la rilevanza dell'anzianità maturata nel CFL, ma solo nei limiti in cui l'istituto considerato dipenda davvero dall'anzianità.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    È stato invocato come parametro del vizio di violazione di legge per censurare l'interpretazione data dalla Corte d'appello alla disciplina collettiva e legale.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    È richiamato per la trattazione in camera di consiglio e il deposito dell'ordinanza.

  • art. 384, secondo comma, c.p.c.

    La Corte, non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, ha deciso nel merito rigettando la domanda originaria del lavoratore.

  • art. 3 della direttiva 1999/70/CE

    La Corte esclude il contrasto della soluzione adottata con la disciplina UE sul lavoro a tempo determinato.

  • clausola 2, punto 2, dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato

    È richiamata per affermare che gli Stati membri possono escludere dall'ambito di applicazione i rapporti di formazione professionale iniziale e di apprendistato e i contratti inseriti in programmi pubblici di formazione/riqualificazione.

  • art. 10 d.lgs. n. 368 del 2001

    È richiamato come norma che esclude espressamente i contratti di formazione e lavoro dal campo di applicazione del decreto.

Massime di principio

  • La computabilità del periodo di formazione e lavoro nell'anzianità di servizio opera per gli istituti economici o normativi effettivamente collegati all'anzianità, ma non comporta la sopravvivenza di voci retributive soppresse che il lavoratore non ha mai percepito.
  • Le clausole collettive che mantengono un trattamento economico solo in favore dei dipendenti già beneficiari alla data di riforma del sistema retributivo non sono discriminatorie se i lavoratori in formazione-lavoro non avevano mai maturato quel trattamento.
  • Nel rapporto sorto da contratto di formazione e lavoro poi trasformato a tempo indeterminato, la trasformazione fa retroagire gli effetti dell'anzianità, ma il lavoratore, per il resto, va considerato come neoassunto rispetto a istituti non collegati all'anzianità o a emolumenti non ancora acquisiti.
  • Non sussiste violazione del divieto di discriminazione quando la contrattazione collettiva distingue tra personale già in servizio e lavoratori provenienti da CFL, se la distinzione è funzionale a conservare livelli retributivi preesistenti e non incide sul computo dell'anzianità.
  • In presenza di un orientamento di legittimità consolidato e di una controversia definibile solo in diritto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito senza rinvio ex art. 384, comma 2, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieContratto a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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