Cassazione Penale, Ordinanza n. 24527/2026 del 02/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Ha inoltre ritenuto assorbita la questione relativa alla prescrizione, prospettata come conseguenza dell'eventuale esclusione dell'aggravante del danno di rilevante gravità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva confermato la condanna di primo grado per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale in relazione al fallimento di due società. Con l'unico motivo deduceva vizio di motivazione sulla sussistenza dell'aggravante del danno di rilevante gravità, sostenendo in sostanza che la valutazione del giudice di merito fosse errata e che dovesse essere esclusa l'aggravante, con conseguente ricaduta anche sulla prescrizione. La Corte di cassazione rileva che la censura riproduceva pedissequamente i motivi di appello, richiedendo una rivalutazione del materiale probatorio e una lettura alternativa delle risultanze, attività preclusa in sede di legittimità; inoltre la doglianza era infondata perché la Corte territoriale aveva correttamente considerato sia l'entità delle operazioni distrattive sia i loro effetti sul patrimonio e sulla massa disponibile al riparto in ciascun fallimento.
Norme richiamate
bancarotta fraudolenta patrimoniale (art. 216 l. fall.)
La contestazione riguarda la distrazione o dissipazione di beni sociali con pregiudizio per la garanzia patrimoniale dei creditori.
bancarotta fraudolenta documentale (art. 216 l. fall.)
La contestazione riguarda l'irregolare tenuta o alterazione delle scritture contabili in relazione al fallimento.
aggravante del danno di rilevante gravità
L'aggravante va apprezzata considerando l'entità delle operazioni poste in essere e i loro riflessi patrimoniali concreti, anche mediante comparazione tra attivo e massa disponibile al riparto.
Il ricorso che si limiti a riprodurre censure già svolte in appello e a sollecitare una nuova valutazione delle prove è inammissibile in sede di legittimità.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito dedurre un vizio di motivazione limitandosi a riproporre pedissequamente le stesse doglianze già esaminate dal giudice di appello, quando la censura mira in realtà a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio.
- La doglianza che sollecita una lettura alternativa delle prove è inammissibile in cassazione se non evidenzia un effettivo vizio logico o giuridico della motivazione impugnata.
- L'aggravante del danno di rilevante gravità, nei reati fallimentari, può essere riconosciuta valorizzando non solo l'entità delle operazioni distrattive, ma anche l'incidenza concreta sul patrimonio dell'impresa e sulla massa attiva disponibile per i creditori.
- La questione della prescrizione resta assorbita quando l'unico motivo di ricorso diretto a escludere l'aggravante che inciderebbe sul termine prescrizionale è dichiarato inammissibile o manifestamente infondato.
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