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Cassazione Penale, Ordinanza n. 27748/2026 del 23/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello che aveva definito il gravame. Dal testo emergono quattro motivi: 1) censura del rigetto delle richieste di concordato sulla pena e di sospensione del procedimento con messa alla prova, deducendo difetto e manifesta illogicità della motivazione nonché violazione di norme processuali; 2) doglianza sulla pretesa nullità della sentenza pronunciata immediatamente dopo il rigetto dell'accordo di concordato, senza prosecuzione del dibattimento; 3) contestazione della valutazione di responsabilità dell'imputato, ritenuta dal ricorrente erronea; 4) censura sul trattamento circostanziale e sulla determinazione della pena. La Corte rileva inoltre che, in udienza di appello, l'appellante aveva concluso anche nel merito, riportandosi ai motivi di gravame per l'ipotesi di mancato accoglimento della proposta sulla pena.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il primo motivo fosse manifestamente infondato perché diretto contro una motivazione esistente, lineare e coerente, nonché contro asserite violazioni processuali smentite dagli atti; il secondo motivo fosse manifestamente infondato perché, in tema di concordato con rinuncia ai motivi in appello, non sussiste nullità se la sentenza è pronunciata subito dopo il rigetto dell'accordo quando l'appellante abbia già concluso anche nel merito, implicando la rinuncia a un nuovo accordo; il terzo motivo fosse meramente riproduttivo di censure già esaminate e disattese dai giudici di merito con motivazione corretta e immune da illogicità manifeste; il quarto motivo fosse manifestamente infondato perché la motivazione sul profilo circostanziale e sul trattamento sanzionatorio era sufficiente e non illogica. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., sono state poste le statuizioni conseguenti all'inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    all'inammissibilità del ricorso conseguono le statuizioni previste dalla norma, con le conseguenze accessorie a carico del ricorrente.

  • art. 131-bis c.p.

    richiamato indirettamente nel riferimento alla sospensione del procedimento con messa alla prova? No, dal testo emerge solo la messa alla prova come richiesta difensiva, non una norma specificamente citata.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono proponibili censure che si risolvano nella mera richiesta di una diversa lettura del compendio motivazionale, quando la sentenza impugnata presenti una motivazione esistente, coerente e non manifestamente illogica.
  • Nel procedimento di concordato con rinuncia ai motivi in appello, la sentenza pronunciata immediatamente dopo il rigetto dell'accordo non è nulla se l'appellante, all'udienza di discussione, abbia comunque concluso anche nel merito e si sia riportato ai motivi di gravame in via subordinata, poiché ciò integra una rinuncia implicita alla richiesta di un nuovo accordo.
  • Le censure che ripropongono in cassazione questioni già esaminate e disattese nei giudizi di merito sono inammissibili quando la decisione impugnata abbia fornito risposta puntuale, giuridicamente corretta e logicamente coerente.
  • La valutazione delle circostanze e della pena è insindacabile in cassazione quando la motivazione del giudice di merito sia sufficiente, non contraddittoria e non manifestamente illogica.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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