Cassazione Penale, Sentenza n. 20649/2023 del 15/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Varese (07/10/2022) che aveva annullato il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca della somma di €341.466,43 (o beni di pari valore) emesso dal GIP di Busto Arsizio; il Procuratore sosteneva che il riesame aveva erroneamente ritenuto necessario motivare il "periculum in mora" anche in caso di sequestro disposto ai sensi dell'art. 321, comma 2-bis, cod. proc. pen., e che l'annullamento violava l'art. 321 c.p.p.
La decisione
Il ricorso del Procuratore è stato dichiarato infondato. La Corte ha ritenuto legittima la riqualificazione del sequestro ai sensi dell'art. 321, comma 2-bis, ma ha affermato che l'onere motivazionale relativo al "periculum in mora" è comunque necessario anche per i sequestri finalizzati alla confisca nei procedimenti per delitti dei pubblici ufficiali: detta motivazione deve essere concreta e rapportata alle effettive condizioni patrimoniali e alle ragioni che giustificano l'anticipazione dell'effetto ablativo. Poiché nel caso di specie tale motivazione concreta mancava, è corretta la decisione del tribunale del riesame di annullare il sequestro.
Norme richiamate
art. 321 cod. proc. pen., comma 2
Si riferisce al sequestro finalizzato alla confisca nella forma "ordinaria"; la giurisprudenza (Sez. U., Ellade) richiede comunque motivazione sul periculum in mora anche per questa ipotesi
art. 321 cod. proc. pen., comma 2-bis
"il giudice dispone il sequestro dei beni di cui è consentita la confisca"
Norma speciale per delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione; la Corte conferma che, malgrado la formulazione più categorica, sussiste comunque l'obbligo di motivare il periculum in mora per i sequestri finalizzati alla confisca
art. 322-ter cod. proc. pen. (citato nel testo)
presenza nel testo della pronuncia della dicitura "art. 322-ter"
Richiamato come norma relativa alla confisca dei profitti del reato quale presupposto dell'adozione del sequestro finalizzato alla confisca
art. 27 Cost.
Richiamato a tutela della presunzione di non colpevolezza: le misure ablatorie anticipate richiedono adeguata motivazione per non incidere eccessivamente sui diritti individuali
artt. 6 e 7 CEDU
Richiamati in relazione alle garanzie del giusto processo e alla necessità di motivazione adeguata per le misure cautelari reali
Prot. 1, art. 1 CEDU (diritto di proprietà)
Usato per richiamare il principio di proporzionalità nell'adozione di misure che incidono sul diritto di proprietà
Regolamento (UE) 2018/1805
Citato come fonte che impone il rispetto dei principi di necessità e proporzionalità nell'adozione di provvedimenti di congelamento/confisca ai fini di cooperazione internazionale
Direttiva 2014/42/UE
Rilevante per il quadro europeo relativo al congelamento e alla confisca dei proventi da reato; invocata per sostenere l'esigenza di proporzionalità e motivazione
Sez. U. Cass., sent. n. 36959/2021 (Ellade)
"Nessun utile parametro..." (passaggi citati nella decisione)
Principio nomofilattico secondo cui il sequestro finalizzato alla confisca deve sempre contenere una motivazione anche sul periculum in mora, salvo l'eccezione delle cose la cui detenzione/uso costituisce di per sé reato, per le quali è sufficiente la dimostrazione della confiscabilità ex lege
Massime di principio
- Anche per i sequestri finalizzati alla confisca disposti ai sensi dell'art. 321, comma 2-bis, è necessario fornire una motivazione concisa e concreta sul "periculum in mora"; la mera indicazione della confiscabilità del bene non è in generale sufficiente
- La riqualificazione, ad opera del giudice del riesame, della norma applicabile (da comma 2 a comma 2-bis) è ammissibile quando la natura del sequestro è identica e il richiamo normativo nel decreto non è determinante rispetto alla sostanza dell'intervento ablativo
- La motivazione sul periculum deve tener conto delle condizioni patrimoniali effettive dell'indagato (capacità reddituale, atti distrattivi, ipoteche, ecc.) e non può limitarsi a considerazioni generiche sulla natura del bene (es. denaro) o sulla gravità della condotta
- Se la motivazione sul periculum manca o è meramente evocativa, il provvedimento di sequestro finalizzato alla confisca può essere annullato in sede di riesame o di legittimità per violazione dei principi di proporzionalità e di presunzione di non colpevolezza
- Eccezione: per i beni la cui fabbricazione/uso/porto/detenzione/alienazione costituisce reato la motivazione può limitarsi alla dimostrazione della loro confiscabilità 'ex lege', in quanto la pericolosità intrinseca è data per scontata
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