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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26778/2026 del 16/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (indagato)

La controversia

Nel corso di un controllo stradale una persona esibiva una patente di guida senegalese rilasciata nel 2023; gli operanti la ritenevano non conforme ai riferimenti autentici e il documento veniva sequestrato dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 354 c.p.p., poi convalidato dal pubblico ministero come corpo del reato, in funzione di eventuali accertamenti tecnici. Il tribunale del riesame respingeva la richiesta di riesame proposta nell'interesse dell'indagato. In cassazione si deducevano due censure: da un lato, violazione degli artt. 125, comma 3, 253, comma 1, e 324 c.p.p. per motivazione solo apparente sul fumus commissi delicti, perché l'ordinanza non indicava il modello autentico utilizzato per il confronto né le concrete difformità riscontrate, limitandosi a formule apodittiche sulla non conformità del documento; dall'altro, violazione degli artt. 125 e 324 c.p.p. in relazione all'art. 111 Cost. per omesso esame della deduzione difensiva secondo cui la contestazione amministrativa di mancata conversione o validazione della patente presupponeva la validità del titolo estero ed era quindi incompatibile con l'ipotesi di falsità del documento sequestrato.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha rilevato che, in tema di sequestro probatorio, il controllo di legittimità in cassazione riguarda la violazione di legge e i vizi motivazionali radicali. Nel caso concreto la motivazione del tribunale del riesame sul fumus del delitto di falso in certificazione amministrativa commesso da privato era apparente e apodittica, perché priva dell'indicazione del documento autentico di comparazione e delle specifiche difformità riscontrate. Inoltre il giudice del riesame non aveva replicato a una deduzione difensiva potenzialmente decisiva, relativa all'incompatibilità tra la contestata falsità penale e la contestazione amministrativa di mancata conversione/validazione della patente. Per tali ragioni il provvedimento impugnato è stato annullato con rinvio al Tribunale di Verona per nuovo esame.

Norme richiamate

  • art. 354 c.p.p.

    norma richiamata quale base del sequestro operato dalla polizia giudiziaria

  • art. 253 c.p.p.

    richiamato in relazione ai presupposti del sequestro probatorio e al controllo sulla sussistenza del fumus

  • art. 324 c.p.p.

    richiamato quale norma sul riesame dei provvedimenti di sequestro

  • art. 125 c.p.p.

    richiamato come parametro della motivazione del provvedimento

  • art. 111 Cost.

    evocato per il dovere di confronto con le deduzioni difensive e la razionalità della motivazione

  • art. 253 c.p.p.

    norma richiamata quale base del sequestro probatorio e della verifica del fumus

  • art. 354 c.p.p.

    norma richiamata per il sequestro iniziale della patente da parte della polizia giudiziaria

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione contro ordinanze in materia di sequestro probatorio o preventivo sono deducibili la violazione di legge e solo quei vizi motivazionali così radicali da rendere la motivazione mancante o meramente apparente, quindi non idonea a rendere comprensibile il percorso logico seguito dal giudice.
  • Ai fini del fumus commissi delicti il giudice del riesame non può limitarsi ad affermare in astratto la configurabilità del reato, ma deve confrontarsi con le concrete risultanze processuali e con le specifiche contestazioni difensive, indicando almeno sinteticamente gli elementi che rendono plausibile l'impostazione accusatoria.
  • La motivazione sul fumus è apparente quando si risolve in formule apodittiche, prive di indicazione degli elementi di comparazione o delle difformità oggettive poste a base dell'ipotesi di falsità del documento sequestrato.
  • L'omessa risposta a una deduzione difensiva potenzialmente decisiva integra vizio di motivazione quando impedisce di comprendere perché il giudice ritenga sostenibile la tesi accusatoria nonostante l'obiezione sollevata dalla difesa.
  • Nel sequestro probatorio di un documento ritenuto falso, il giudice deve esplicitare in modo verificabile la base fattuale del sospetto di falsità; la sola formula della 'non conformità ai riferimenti autentici' non è sufficiente se non accompagnata da specifici riscontri.

Come è indicizzato

MaterieSequestroImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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