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Sentenza

Sentenza del 15/07/2015 n. 14786 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Consorzio ha impugnato la sentenza della CTR Calabria, sezione staccata, n. 52/17/08 del 18 dicembre 2008, che aveva accolto l’appello dell’Ufficio e riformato la decisione di primo grado, dichiarando legittima la cartella di pagamento conseguente alla definitività di un precedente avviso di accertamento, notificato il 19 dicembre 2009 secondo il testo. Con il primo motivo ha sostenuto che la sanatoria prevista dall’art. 9 del D.L. n. 70/1988 consentisse di presentare una dichiarazione sostitutiva anche se l’accertamento fosse divenuto definitivo durante il termine prorogato. Con il secondo motivo ha denunciato omessa pronuncia sull’eccezione di duplicazione dell’imposta, affermando che la dichiarazione sostitutiva indicava un’imposta superiore a quella accertata. Con il terzo ha lamentato omessa pronuncia sull’asserita errata quantificazione della sanzione: lire 55.609.000 invece di lire 5.728.000.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il primo motivo: l’art. 9 del D.L. n. 70/1988 riapriva o differiva i termini per presentare dichiarazioni, ma non sospendeva il potere di accertamento dell’Amministrazione; un accertamento notificato nel periodo utile, se non impugnato tempestivamente, diventava definitivo e impediva di accedere alla sanatoria. Ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo per difetto di autosufficienza: il Consorzio non aveva riportato con precisione il contenuto delle eccezioni né indicato gli atti e i passaggi processuali in cui erano state formulate, come richiesto dall’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. Il ricorso è quindi complessivamente respinto; il Consorzio è stato condannato a pagare le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 5.000, oltre spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.L. n. 70/1988, art. 9, convertito nella L. n. 154/1988

    Come traspare dal suo testuale tenore la norma si limita semplicemente ad operare una riapertura dei termini per la presentazione delle dichiarazioni omesse o irregolari relative ai periodi di imposta chiusisi prima dell'1.1.1988, ma non introduce per questo alcuna causa di sospensione nell'attività accertatrice del fisco.

    La disposizione riapriva i termini per regolarizzare le dichiarazioni e i versamenti relativi ai periodi indicati, ma non impediva all’Amministrazione di accertare e contestare le violazioni. Se l’atto impositivo notificato nel periodo di sanatoria non veniva impugnato tempestivamente, diventava definitivo e impediva l’accesso alla sanatoria.

  • Art. 112 c.p.c.

    Affinchè possa utilmente dedursi in sede di legittimità un vizio di omessa pronunzia, ai sensi dell'art. 112 cod. proc. civ., è necessario, da un lato, che al giudice del merito siano state rivolte una domanda od un'eccezione autonomamente apprezzabili, ritualmente ed inequivocabilmente formulate, per le quali quella pronunzia si sia resa necessaria ed ineludibile, e, dall'altro, che tali istanze siano riportate puntualmente, nei loro esatti termini e non genericamente ovvero per riassunto del loro contenuto, nel ricorso per cassazione, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l'una o l'altra erano state proposte.

    Per denunciare validamente in Cassazione l’omessa pronuncia, il ricorrente deve identificare con precisione la domanda o eccezione ritualmente proposta e indicare dove e in quali termini l’ha formulata, così da permettere di verificarne tempestività, ritualità e decisività.

  • Art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Nella specie il ricorrente, pur dolendosi del fatto che la CTR non si fosse pronunciata con riguardo all'eccezione di duplicazione dell'imposta, essendo quella dichiarata in via sostitutiva superiore rispetto a quella risultante dalla dichiarazione originaria (secondo motivo) e all'eccezione di erroneità nella determinazione della sanzione (terzo motivo), è tuttavia venuto meno all'onere, il cui esatto adempimento costituisce condizione prodromica ai fini della disamina del motivo di ricorso, di provvedere ad indicare nella formulazione delle doglianze sollevata il loro esatto contenuto e il luogo processuale in cui esse sono state formulate.

    Il ricorso per Cassazione deve esporre in modo autosufficiente il contenuto degli atti processuali rilevanti e indicare specificamente dove si trovano. Il rinvio generico agli atti o alla comparsa di costituzione non basta e comporta l’inammissibilità della censura.

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 46, comma 4

    La norma è menzionata soltanto in relazione alla contestazione del Consorzio sulla quantificazione della sanzione; la Corte non ne esamina il merito, perché il motivo è dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza.

Massime di principio

  • Una proroga o riapertura dei termini per presentare dichiarazioni integrative non sospende automaticamente il potere di accertamento dell’Amministrazione: occorre che la legge preveda espressamente tale effetto.
  • Se un avviso di accertamento notificato durante il periodo utile per la sanatoria non viene impugnato nei termini, può diventare definitivo e precludere la regolarizzazione prevista dalla disciplina agevolativa.
  • Chi denuncia in Cassazione un’omessa pronuncia deve riportare con precisione la domanda o eccezione proposta e indicare gli atti e i passaggi in cui è stata formulata; un rinvio generico agli atti del giudizio di merito non soddisfa l’onere di autosufficienza.
  • La mancata indicazione puntuale degli elementi processuali necessari a verificare una censura può condurre alla sua inammissibilità senza che la Cassazione ne esamini la fondatezza sostanziale.

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