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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31188/2025 del 17/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che aveva confermato la condanna per evasione. Il ricorso censurava il vizio di motivazione in relazione alla mancata disapplicazione della recidiva, sostenendo in sostanza l'erroneità della valutazione del giudice di merito sulla sua applicazione. La Corte ha ritenuto però la doglianza priva di specificità, poiché non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva valorizzato due precedenti penali dell'imputato come indice di un maggiore grado di colpevolezza.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la censura sulla recidiva non era specifica e non si confrontava con le corrette e non illogiche argomentazioni del giudice di merito, il quale aveva motivato la scelta di mantenere la recidiva richiamando i precedenti penali dell'imputato. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 385 c.p.

    Norma incriminatrice del reato per cui vi è stata condanna in appello; la sentenza di legittimità non entra nel merito della configurazione del reato, ma prende atto della condanna già pronunciata.

  • recidiva

    La Corte reputa non specifica la censura relativa alla mancata disapplicazione della recidiva, evidenziando che il giudice di merito aveva motivato la sua applicazione in ragione dei precedenti penali dell'imputato, sintomatici di un maggior grado di colpevolezza.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, la doglianza relativa alla recidiva deve essere specifica e confrontarsi puntualmente con la motivazione del giudice di merito; una critica meramente assertiva è inammissibile.
  • La mancata disapplicazione della recidiva può essere ritenuta legittima quando il giudice di merito la giustifichi richiamando precedenti penali significativi, idonei a esprimere un maggior grado di colpevolezza.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando la censura non si confronta con argomentazioni non illogiche e correttamente sviluppate nella sentenza impugnata.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiRecidiva

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