Cassazione Civile, Ordinanza n. 28763/2024 del 07/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
La controversia nasce da una domanda proposta davanti al Giudice di pace per ottenere il pagamento di una somma modesta, composta da euro 190,32 per regresso di quota delle spese di consulenza tecnica d'ufficio sostenute in un altro giudizio civile e da euro 106,15 oltre accessori, nonché il maggior danno per avere dovuto iniziare un'ulteriore causa per il rimborso di quanto pagato. Il Giudice di pace rigettava la domanda, ritenendo che quanto già liquidato in altro giudizio fosse onnicomprensivo. L'attore proponeva appello, ma il Tribunale lo dichiarava inammissibile sul rilievo che la controversia era stata decisa secondo equità dal Giudice di pace e che, quindi, l'unico mezzo di impugnazione era il ricorso per cassazione. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione il ricorrente denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 339, commi 2 e 3, e 113 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c., sostenendo: 1) che l'appello non fosse inammissibile perché la domanda eccedeva il limite di valore del giudizio equitativo del Giudice di pace; 2) che comunque il motivo d'appello era ammissibile perché fondato sulla violazione dell'art. 112 c.p.c., ossia su un principio regolatore della materia, per omessa pronuncia su tutta la domanda. La Corte ha però ritenuto che la domanda originaria, per come formulata e per l'importo concretamente richiesto, non superasse il limite di valore che consente la decisione secondo equità; ha inoltre escluso che vi fosse stata omissione di pronuncia, condividendo la motivazione del Tribunale secondo cui il Giudice di pace aveva esaminato la domanda e l'aveva respinta nel merito perché reputata già soddisfatta, senza violare norme processuali. È stato quindi confermato che l'appello era inammissibile e il ricorso per cassazione è stato rigettato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la declaratoria di inammissibilità dell'appello pronunciata dal Tribunale, perché la causa davanti al Giudice di pace era decisione secondo equità e non risultava, dagli importi richiesti e dalle allegazioni, il superamento del limite di valore che avrebbe reso ammissibile l'appello. Ha inoltre escluso la dedotta violazione dell'art. 112 c.p.c., osservando che il giudice di pace aveva effettivamente pronunciato sulla domanda, respingendola nel merito per avere ritenuto già integralmente soddisfatto il debito della compagnia assicurativa. Nessuna pronuncia sulle spese è stata adottata, poiché la resistente non ha svolto difese. È stato altresì dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
L'impugnazione della sentenza del Giudice di pace dipende dal regime applicabile alla decisione; se la causa è decisa secondo equità nei limiti consentiti, non è ammesso l'appello ordinario.
La censura sulla violazione di norme regolatrici della materia non era idonea a superare la conclusione di inammissibilità dell'appello, poiché il Tribunale ha ritenuto insussistente una violazione processuale del giudice di pace.
Non vi è omissione di pronuncia quando il giudice esamina la domanda e la rigetta nel merito ritenendola già soddisfatta; la mancata accoglienza della pretesa non equivale a violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Il ricorso per cassazione era formulato per violazione di legge e nullità processuale, ma la Corte ha ritenuto infondate entrambe le censure.
Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto per la decisione accelerata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto dell'impugnazione va dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
L'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto dell'impugnazione è pari a quello previsto per il ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato per il c.d. raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- Quando l'attore, davanti al Giudice di pace, formula una domanda di pagamento di importo determinato entro il limite di valore del giudizio di equità e aggiunge solo una richiesta alternativa o subordinata di somma maggiore o minore da accertarsi in corso di causa, tale aggiunta non basta di per sé a dimostrare la volontà di chiedere una somma eccedente il limite di competenza, se mancano altri elementi interpretativi univoci.
- Ai fini della qualificazione della sentenza del Giudice di pace come decisione secondo equità, rileva il valore effettivo della domanda come concretamente desumibile dagli atti e non la mera presenza di formule generiche o di stile volte a evocare importi maggiori.
- La violazione dell'art. 112 c.p.c. non sussiste se il giudice di merito ha preso in esame la domanda e l'ha respinta nel merito perché ritiene il credito già integralmente soddisfatto; in tal caso si ha rigetto della pretesa, non omissione di pronuncia.
- Nel giudizio di legittimità, una motivazione del giudice d'appello che chiarisca perché non ricorre un vizio processuale e perché la decisione di primo grado è corretta è sufficiente quando supera il minimo costituzionale richiesto.
- Il superamento o meno del limite di valore che condiziona l'appellabilità della sentenza del Giudice di pace deve risultare in modo concreto dall'ammontare delle somme richieste, comprensivo degli accessori solo se idonei a incidere realmente sul valore della lite.
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