Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29180/2026 del 31/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Con ordinanza del Tribunale per i minorenni è stata confermata la misura cautelare della permanenza in casa applicata a un indagato minorenne per rapina aggravata in concorso, in relazione a un fatto avvenuto il 05/02/2026. Il ricorso per cassazione, proposto dal difensore, deduceva violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p. in relazione all'art. 273, commi 1 e 2, c.p.p., sostenendo che i gravi indizi di colpevolezza non sarebbero stati adeguatamente fondati sotto il profilo dell'elemento soggettivo. In particolare, la difesa contestava che il quadro indiziario fosse basato essenzialmente sulle dichiarazioni della madre della persona offesa, senza adeguata considerazione degli elementi contrari emersi nell'interrogatorio di garanzia dell'indagato. Secondo il ricorrente, la versione alternativa resa dall'indagato avrebbe potuto far derubricare il fatto da rapina impropria a esercizio arbitrario delle proprie ragioni, assumendo che l'agente avesse agito per recuperare un preteso credito verso la persona offesa.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile. Ha osservato che il Tribunale del riesame aveva motivato in modo logico, non apparente e giuridicamente corretto, esaminando la versione difensiva e spiegandone l'infondatezza e l'inverosimiglianza. La ricostruzione alternativa dell'indagato è stata giudicata una mera diversa valutazione di elementi di fatto già scrutinati dal giudice di merito, non deducibile utilmente in sede di legittimità. La Corte ha quindi ribadito che, in tema di misure cautelari personali, il controllo di legittimità sui gravi indizi riguarda solo la congruenza logica e giuridica della motivazione del riesame. Per la particolare disciplina del procedimento minorile, alla declaratoria di inammissibilità non è seguita la condanna al pagamento delle spese processuali né alla somma in favore della Cassa delle ammende, richiamandosi la disciplina dell'art. 29 d.lgs. n. 272 del 2009. È stato disposto l'oscuramento dei dati identificativi ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.

    consente di dedurre in cassazione la violazione di legge; nel caso concreto il motivo è stato ritenuto in realtà diretto a sollecitare una nuova valutazione del merito, non consentita in sede di legittimità

  • art. 273, commi 1 e 2, c.p.p.

    disciplina i gravi indizi di colpevolezza richiesti per l'applicazione delle misure cautelari personali; la loro insussistenza è deducibile in cassazione solo nei limiti del vizio di legge o di motivazione manifesta

  • art. 274 c.p.p.

    richiamato per affermare che anche le esigenze cautelari sono censurabili in cassazione solo per violazione di legge o motivazione mancante o manifestamente illogica

  • art. 292 c.p.p.

    richiamato per la funzione della motivazione dell'ordinanza cautelare e del riesame, che deve dare conto delle ragioni della misura con riferimento ai presupposti legittimanti

  • art. 546 c.p.p.

    usato come modello di riferimento, con gli adattamenti necessari, per la struttura della motivazione del provvedimento cautelare

  • art. 29 d.lgs. n. 272 del 2009

    richiamato per escludere, nel procedimento minorile, la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso

  • art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003

    ha fondato il disposto oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti in caso di diffusione del provvedimento

Massime di principio

  • In materia di misure cautelari personali, il controllo della Corte di cassazione sui gravi indizi di colpevolezza non consente una rivalutazione del merito, ma solo la verifica della completezza, coerenza e non manifesta illogicità della motivazione del tribunale del riesame.
  • La doglianza che si limiti a contrapporre una diversa ricostruzione dei fatti già esaminata dal giudice cautelare non integra, di regola, un vizio deducibile in cassazione.
  • La motivazione del provvedimento cautelare deve dare conto degli elementi indiziari e delle ragioni per cui le alternative difensive non sono ritenute credibili, secondo un modello argomentativo coerente con la funzione del riesame.
  • Quando il ricorso è proposto nell'interesse di un minore, la disciplina speciale del procedimento minorile può escludere la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria conseguenti all'inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMisure cautelari
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.