Cassazione Civile, Ordinanza n. 23765/2023 del 03/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
Un debitore proponeva opposizione agli atti esecutivi davanti al Tribunale di Milano contro un precetto fondato su decreto ingiuntivo ottenuto dalla società creditrice per un importo di euro 3.880,82 oltre accessori. Il Tribunale rigettava l'opposizione e condannava l'opponente alle spese. In cassazione il debitore deduceva due censure: (1) violazione dell'art. 112 c.p.c. e omessa pronuncia, sostenendo che il Tribunale non avesse esaminato un motivo specifico dell'opposizione, relativo alla mancata indicazione nel precetto del provvedimento che aveva dichiarato esecutivo il decreto ingiuntivo; (2) omesso esame di un fatto decisivo, identificato nel contenuto del precetto. La società creditrice resisteva con controricorso.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, rilevando che il Tribunale non aveva preso in considerazione il capo di opposizione relativo alla validità del precetto e si era soffermato soltanto sulla decorrenza del termine di sessanta giorni per la notifica del decreto ingiuntivo, senza confrontarsi con il tema effettivamente devoluto, cioè l'opposizione agli atti esecutivi avverso il precetto. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio al Tribunale di Milano in diversa composizione, che dovrà riesaminare la controversia e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
impone al giudice di pronunciarsi su tutta la domanda e su tutti i motivi di opposizione ritualmente dedotti; la loro omissione integra vizio di omessa pronuncia
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
consente di censurare in cassazione il vizio processuale derivante da omessa pronuncia
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
è invocato per dedurre l'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti
richiamato solo indirettamente dal contesto dell'opposizione esecutiva, senza specifica elaborazione nella motivazione
richiamato solo indirettamente dal contesto dell'opposizione agli atti esecutivi, senza specifica elaborazione nella motivazione
Massime di principio
- In sede di opposizione agli atti esecutivi il giudice deve esaminare specificamente tutti i motivi dedotti, senza sovrapporre alla controversia decisa questioni diverse o non devolute.
- L'omessa pronuncia su uno specifico motivo di opposizione integra un vizio denunciabile in cassazione ai sensi dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
- Non è sufficiente una motivazione che affronti solo un profilo marginale o diverso del rapporto esecutivo: la sentenza deve confrontarsi con il contenuto effettivo dell'atto impugnato e con il thema decidendum devoluto dalle parti.
- Quando il primo motivo di ricorso è accolto per omessa pronuncia, il motivo residuo resta assorbito e la causa va rinviata al giudice di merito per nuovo esame.
Come è indicizzato
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