Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 23765/2023 del 03/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (debitore)

La controversia

Un debitore proponeva opposizione agli atti esecutivi davanti al Tribunale di Milano contro un precetto fondato su decreto ingiuntivo ottenuto dalla società creditrice per un importo di euro 3.880,82 oltre accessori. Il Tribunale rigettava l'opposizione e condannava l'opponente alle spese. In cassazione il debitore deduceva due censure: (1) violazione dell'art. 112 c.p.c. e omessa pronuncia, sostenendo che il Tribunale non avesse esaminato un motivo specifico dell'opposizione, relativo alla mancata indicazione nel precetto del provvedimento che aveva dichiarato esecutivo il decreto ingiuntivo; (2) omesso esame di un fatto decisivo, identificato nel contenuto del precetto. La società creditrice resisteva con controricorso.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, rilevando che il Tribunale non aveva preso in considerazione il capo di opposizione relativo alla validità del precetto e si era soffermato soltanto sulla decorrenza del termine di sessanta giorni per la notifica del decreto ingiuntivo, senza confrontarsi con il tema effettivamente devoluto, cioè l'opposizione agli atti esecutivi avverso il precetto. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio al Tribunale di Milano in diversa composizione, che dovrà riesaminare la controversia e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    impone al giudice di pronunciarsi su tutta la domanda e su tutti i motivi di opposizione ritualmente dedotti; la loro omissione integra vizio di omessa pronuncia

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    consente di censurare in cassazione il vizio processuale derivante da omessa pronuncia

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    è invocato per dedurre l'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti

  • art. 615 c.p.c.

    richiamato solo indirettamente dal contesto dell'opposizione esecutiva, senza specifica elaborazione nella motivazione

  • art. 617 c.p.c.

    richiamato solo indirettamente dal contesto dell'opposizione agli atti esecutivi, senza specifica elaborazione nella motivazione

Massime di principio

  • In sede di opposizione agli atti esecutivi il giudice deve esaminare specificamente tutti i motivi dedotti, senza sovrapporre alla controversia decisa questioni diverse o non devolute.
  • L'omessa pronuncia su uno specifico motivo di opposizione integra un vizio denunciabile in cassazione ai sensi dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
  • Non è sufficiente una motivazione che affronti solo un profilo marginale o diverso del rapporto esecutivo: la sentenza deve confrontarsi con il contenuto effettivo dell'atto impugnato e con il thema decidendum devoluto dalle parti.
  • Quando il primo motivo di ricorso è accolto per omessa pronuncia, il motivo residuo resta assorbito e la causa va rinviata al giudice di merito per nuovo esame.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveImpugnazioni
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.