Cassazione Civile, Ordinanza n. 02521/2024 del 26/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La società immobiliare, destinataria di una precedente ordinanza della Corte di cassazione che aveva rigettato il suo ricorso e l'aveva condannata alle spese di legittimità, ha presentato un'istanza per la correzione di un asserito errore materiale. Secondo l'istante, la liquidazione delle spese sarebbe stata basata su un inesatto apprezzamento del valore della causa, indicato nel ricorso per cassazione in euro 21.098,02; da ciò avrebbe dovuto discendere una diversa quantificazione dei compensi. La banca resistente non è risulta intervenuta nel merito dell'istanza nel testo trasmesso. La Corte ha esaminato l'istanza come sollecitazione alla correzione officiosa ex art. 391-bis, comma 1, c.p.c., ma ha rilevato che il preteso errore non emergeva dal testo del provvedimento e che la richiesta, in sostanza, mirava a rimettere in discussione la liquidazione delle spese sulla base del valore di causa e dei parametri tariffari, operazione non consentita in sede di correzione dell'errore materiale.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile l'istanza di correzione dell'errore materiale. Ha ritenuto che il procedimento di correzione non possa essere utilizzato per incidere sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione, ma solo per emendare una divergenza meramente grafica tra volontà del giudice e sua rappresentazione testuale, immediatamente desumibile dal provvedimento stesso. Nel caso concreto, la doglianza sul valore della causa e sulla conseguente liquidazione delle spese non integrava un errore materiale rilevabile ictu oculi dal testo dell'ordinanza e si risolveva in una contestazione del merito della liquidazione. Nessuna modifica è stata quindi apportata alla precedente condanna alle spese.
Norme richiamate
L'istanza di correzione può essere attivata officiosamente dalla Corte, ma solo nei limiti propri del procedimento di correzione dell'errore materiale.
La correzione degli errori materiali è esperibile soltanto quando vi sia un difetto di corrispondenza tra ideazione del giudice e rappresentazione grafica, rilevabile dal testo del provvedimento, senza alterarne il contenuto sostanziale.
Nel liquidare le spese occorre considerare anche le possibili maggiorazioni previste dalla norma, sicché la mera indicazione di un valore di causa o dei parametri medi non impone necessariamente una liquidazione diversa.
Massime di principio
- La correzione dell'errore materiale è ammessa solo per eliminare un mero difetto di corrispondenza tra volontà del giudice e sua esteriorizzazione grafica, chiaramente percepibile dal testo della decisione.
- Non è consentito utilizzare il procedimento di correzione per contestare la valutazione giuridica compiuta dal giudice o per ottenere una revisione della liquidazione delle spese.
- L'errore materiale deve risultare immediatamente dal provvedimento, senza necessità di accertamenti esterni o di una nuova valutazione del contenuto decisorio.
- La liquidazione delle spese processuali non è automaticamente vincolata ai valori medi né al solo valore della causa indicato dalla parte, potendo operare i margini di maggiorazione previsti dai parametri applicabili.
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