Sentenza n. 1308/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 1762/2024 del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, pubblicata in data 19.12.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 1762/2024 del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, passata in giudicato
Esito
Favorevole al ricorrente (beneficiaria del giudicato)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, pubblicata il 19 dicembre 2024 e passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria il 31 luglio 2025. La pronuncia era stata notificata al Ministero per la decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni previsto ai fini dell'esecuzione. Nonostante ciò, il Ministero è rimasto inadempiente. Il Ministero non si è costituito in giudizio.
La decisione
Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso e lo ha accolto. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito e al Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna di dare esecuzione alle statuizioni della sentenza definitiva entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, detraendo quanto eventualmente già corrisposto e includendo le spese legali liquidate nel giudizio di ottemperanza. Per l'eventuale ulteriore inadempimento, il TAR ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna, o un funzionario da lui delegato, da attivarsi su istanza della ricorrente entro i successivi sessanta giorni, con facoltà di subdelega. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di 800 euro per spese di causa, oltre spese generali e oneri accessori, alla restituzione del contributo unificato e alla distrazione delle spese in favore dei difensori.
Norme richiamate
La disposizione costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato, nominando, in caso di ulteriore inadempimento, un commissario ad acta.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è accoglibile quando la pronuncia da eseguire è passata in giudicato, è stata notificata all'amministrazione per la decorrenza del termine dilatorio previsto ai fini dell'esecuzione e l'amministrazione permane inadempiente.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione obbligata di dare esecuzione alle statuizioni contenute nella sentenza definitiva entro un termine determinato, detraendo quanto eventualmente già corrisposto.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a operare su istanza della parte vittoriosa e decorso inutilmente il termine assegnato all'amministrazione.
- La persistente inadempienza dell'amministrazione comporta la condanna alle spese del giudizio di ottemperanza, inclusa la restituzione del contributo unificato secondo quanto disposto dal giudice.
Come è indicizzato
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