Cassazione Penale, Ordinanza n. 03506/2026 del 28/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo non ricorrente l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'interessato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino del 9 aprile 2025. Dal testo emerge che i motivi attaccavano, da un lato, il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; dall'altro, la mancata concessione della sostituzione della pena detentiva richiesta con motivi nuovi. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi generici e manifestamente infondati: il primo perché la sentenza impugnata aveva già motivato in modo adeguato sulla non concedibilità della particolare tenuità del fatto; il secondo perché la doglianza insisteva solo sulla tempestività della richiesta di sostituzione della pena, senza confrontarsi con la ratio della decisione di appello, che aveva rilevato sia l'assenza di un motivo di appello sul punto relativo agli avvisi ex art. 545-bis c.p.p., sia l'impossibilità di formulare una prognosi positiva sul rispetto degli obblighi connessi alle pene sostitutive.
Norme richiamate
avvisi ex art. 545-bis cod. proc. pen.
La Corte valorizza la mancata censura, in appello, del punto della sentenza di primo grado relativo alla non concedibilità degli avvisi previsti da tale norma, ritenendo non superabile in cassazione la relativa omissione difensiva.
È richiamata in via sostanziale la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, che la Corte d'appello aveva escluso e rispetto alla quale il ricorso è stato ritenuto generico e infondato.
Non è espressamente citato nel testo fornito.
Corte cost. n. 186 del 2000
È richiamata per affermare che, in caso di inammissibilità non ascrivibile a causa non colposa, consegue la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure si risolvono in affermazioni generiche o in una mera reiterazione di doglianze già disattese, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
- La deduzione della particolare tenuità del fatto non può essere accolta in sede di legittimità se la sentenza impugnata ha fornito una motivazione non manifestamente illogica sulla sua esclusione e il ricorso non evidenzia specifici vizi logici o giuridici.
- La richiesta in cassazione di sostituzione della pena detentiva non è scrutinabile favorevolmente se la difesa non ha specificamente devoluto in appello il punto deciso dal primo giudice e se la corte territoriale ha espresso una prognosi negativa sul rispetto degli obblighi connessi alla pena sostitutiva.
- All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Come è indicizzato
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