Cassazione Penale, Sentenza n. 26196/2023 del 16/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza che ha dichiarato inammissibile l'istanza di ricusazione, presentata il 10/09/2022 dall'Ufficio matricola della Casa circondariale di Voghera a firma dell'imputato e da analoga istanza presentata dall'avv. Diego Brancia, nei confronti di due giudici (presidente e componente) del collegio che tratta il procedimento RGNR n. 2239/2014 (cd. Rinascita Scott). La ricusazione si fondava sull'avvenuta partecipazione dei due magistrati al collegio che aveva emesso la motivazione della sentenza cd. Nemea (depositata il 5/03/2021), ritenuta causa di incompatibilità, nonché sul fatto che i giudici avevano chiesto l'autorizzazione ad astenersi. Il ricorrente censurava anche l'omessa fissazione di udienza camerale e presunta contraddittorietà e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'istanza di ricusazione fosse tardiva: il dies a quo per il termine breve previsto dall'art. 38 cod. proc. pen. (tre giorni) doveva farsi decorrere dalla data di deposito della motivazione della sentenza Nemea (5/03/2021), momento in cui la causa di incompatibilità era conoscibile con ordinaria diligenza. In subordine ha constatato la manifesta infondatezza dei motivi: la causa di incompatibilità rilevata rispetto alla posizione del coimputato Accoriniti era di natura soggettiva e non si estendeva automaticamente agli altri imputati, senza che il ricorrente avesse fornito specifiche ragioni in tal senso. La Corte ha inoltre ritenuto infondata l'eccezione circa l'omessa udienza camerale, poiché l'inammissibilità deve essere dichiarata senza ritardo e senza formalità. Per questi motivi il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 38 cod. proc. pen. (termine per la ricusazione)
Il termine breve (tre giorni) per presentare l'istanza di ricusazione decorre dal momento in cui, con ordinaria diligenza, la causa di incompatibilità era conoscibile; nel caso di specie va fatto decorrere dal deposito della motivazione della sentenza Nemea (5/03/2021), non dalla successiva udienza in cui è stato reso noto il rigetto della richiesta di astensione.
art. 41 cod. proc. pen. (inammissibilità)
L'inammissibilità di un'istanza deve essere dichiarata senza ritardo e senza formalità quando l'istanza è tardiva o presentata da soggetto non legittimato; la Corte può quindi dichiarare l'inammissibilità anche senza fissare preventiva udienza camerale.
art. 34 cod. proc. pen. (udienze camerali e contraddittorio)
L'eccezione di mancato contraddittorio per omessa udienza camerale è stata ritenuta inidonea a contrastare la dichiarazione di inammissibilità quando la tardività dell'istanza è manifesta e la decisione può essere resa senza formalità.
artt. 36 lett. g), 37 lett. a), 127 cod. proc. pen.
Richiamati dal ricorrente per censurare procedure e competenze; la Corte ha ritenuto le censure generiche o non idonee a dimostrare la sussistenza di ragioni che giustificassero l'estensione dell'incompatibilità ad altri imputati o la necessità di ulteriori formalità procedurali.
Massime di principio
- Il termine per proporre la ricusazione decorre dal momento in cui la causa di incompatibilità è conoscibile con ordinaria diligenza (dies a quo oggettivo), non dal momento in cui il ricorrente soggettivamente viene a conoscenza.
- Se l'istanza di ricusazione è manifestamente tardiva o presentata da soggetto non legittimato, il giudice può dichiararne l'inammissibilità senza fissare udienza camerale e senza formalità.
- La precedente partecipazione di un giudice a un altro processo non comporta automaticamente incompatibilità estensibile a tutti gli imputati che hanno contestazioni simili: occorre dimostrare specifici elementi che colleghino il pregiudizio al singolo ricorrente.
- Le censure generiche e prive di riferimenti concreti alle ragioni per cui l'incompatibilità dovrebbe essere estesa vengono generalmente respinte per manifesta infondatezza.
- Chi propone ricorso per ricusazione deve indicare chiaramente il dies a quo e fornire elementi specifici che giustifichino l'estensione della causa di incompatibilità ad altri imputati; l'assenza di tali elementi espone al rigetto e a possibili sanzioni pecuniarie.
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