Sentenza del 10/06/2024 n. 130 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise
Tributi erariali - Cartelle di pagamento Irpef, Iva - Istanza di definizione agevolata - Effetti di riconoscimento del debito - Sussistono
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeil Collegio ha confermato i giudici di prime cure ritenendo che la produzione dell'istanza di definizione agevolata dimostra la piena conoscenza della cartella da parte del contribuente e costituisce atto di riconoscimento del debito ai sensi dell'art. 1988 c.c.; conseguentemente tale riconoscimento interrompe la prescrizione. L'impugnazione è respinta in relazione a questo profilo.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
il ricorrente deduce la nullità della sentenza che avrebbe violato il principio della piena conoscenza/recettività degli atti tributari; in particolare contesta che la istanza di definizione agevolata presentata nel 2017 per la cartella n.1 non possa essere considerata come atto di riconoscimento del debito.
Norme richiamate
l'istanza presentata dal contribuente è stata qualificata come atto di riconoscimento del debito con effetto interruttivo della prescrizione.
normativa che ha introdotto la definizione agevolata
la disciplina della definizione agevolata richiedeva la presentazione di una istanza contenente l'evidenziazione dei carichi, la richiesta di pagamento rateizzato e la rinuncia alla prosecuzione dei giudizi; tali requisiti rendono l'istanza un riconoscimento della situazione debitoria.
Massime di principio
- La presentazione di un'istanza di definizione agevolata che espliciti i carichi, richieda rateazione e contenga rinunce processuali può essere qualificata come riconoscimento del debito e quindi interrompere la prescrizione (art. 1988 c.c.).
- La produzione di documenti o istanze che dimostrano la conoscenza della cartella da parte del contribuente rafforza la tesi della recettività dell'atto tributario e può precludere contestazioni successive basate su mancata conoscenza.
- Per evitare effetti indesiderati, il contribuente che intenda contestare il debito dovrebbe evitare dichiarazioni ammissive nelle istanze; in caso di necessità di richiedere benefici formali è opportuno valutare la possibilità di formule che non configurino rinunce o riconoscimenti espliciti e farsi assistere da un legale.
- La qualificazione come 'riconoscimento' dipende dal contenuto e dalle caratteristiche formali dell'atto: atti neutri o meramente istitutivi di procedimenti non necessariamente producono gli stessi effetti, quindi va valutato caso per caso.
- Le decisioni possono variare in base alla disciplina specifica della misura agevolativa e al testo dell'istanza: occorre verificare le norme del provvedimento agevolativo e la concreta formulazione della domanda.
Testo integrale
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