Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39281/2024 del 25/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente aveva chiesto l'applicazione della disciplina della continuazione fra le condanne riportate in due sentenze: Tribunale di Teramo 20/11/2008 (fatti 2004-2005, artt. 216-217 I. fall.) e Tribunale di Rimini 16/02/2012 (fatti 2007-2008, artt. 216-217 I. fall.). Il GIP di Rimini respinse l'istanza ritenendo assente una programmazione unitaria dei reati, osservando che gli episodi erano temporally distanziati e riguardavano società diverse. Il ricorrente contestò che il giudice aveva deciso basandosi solo sul certificato del casellario giudiziale, senza acquisire ed esaminare le motivazioni delle sentenze di condanna (richieste nell'istanza), e che non era stata valutata l'omogeneità delle violazioni.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso, rilevando che il provvedimento del giudice dell'esecuzione è viziato per motivazione carente se fondato unicamente sulle risultanze del certificato del casellario giudiziale e non sull'esame delle decisioni di condanna, che devono essere acquisite d'ufficio ai sensi dell'art. 186 disp. att. cod. proc. pen. La sentenza impugnata è stata annullata e rinviata al Tribunale di Rimini per nuovo esame. Il rinvio dovrà svolgersi con diversa composizione, in ottemperanza alla pronuncia della Corte costituzionale n. 183/2013 che impedisce la partecipazione al giudizio di rinvio del giudice che ha già pronunciato sull'istanza di applicazione in sede esecutiva della continuazione.

Norme richiamate

  • art. 186 disposizioni di attuazione cod. proc. pen.

    art. 186 disp. att. cod. proc. pen.

    Il giudice dell'esecuzione deve acquisire d'ufficio le decisioni di condanna (sentenze) per valutare la continuazione; non è sufficiente il solo certificato del casellario giudiziale.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 183

    Corte costituzionale 3 luglio 2013, n. 183

    Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di norme che consentivano la partecipazione al giudizio di rinvio del medesimo giudice che aveva già deciso sull'istanza di applicazione della continuazione; ne consegue l'obbligo di diversa composizione del giudice al rinvio (richiamo all'art. 671 cod. proc. pen.).

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Regola la materia del procedimento di esecuzione e, nella lettura costituzionalmente orientata, impone che chi ha partecipato alla precedente decisione sull'istanza non partecipi al nuovo giudizio di rinvio.

Massime di principio

  • In sede esecutiva, per valutare la continuazione tra più condanne il giudice deve acquisire e motivatamente valutare le decisioni di condanna; il certificato del casellario giudiziale è strumento insufficiente per esclusioni automatiche della continuazione.
  • La distanza temporale tra i fatti e il fatto che riguardino società diverse non esclude automaticamente la continuazione: è necessaria una valutazione concreta e motivata delle rispettive motivazioni delle sentenze (programmazione unitaria, omogeneità della condotta, finalità comuni).
  • Se il giudice rigetta l'istanza senza acquisire le sentenze di condanna, il provvedimento è viziato per carenza di motivazione e può essere annullato in sede di impugnazione.
  • In caso di annullamento con rinvio, il nuovo esame deve svolgersi con diversa composizione del collegio/giudice, ai sensi dell'interpretazione data dalla Corte costituzionale (per evitare che partecipi chi ha già deciso sull'istanza).
  • Le valutazioni sulla continuazione richiedono l'analisi delle motivazioni che descrivono modalità, finalità e pianificazione dei reati; le mere risultanze anagrafiche o certificatorie non soddisfano il necessario vaglio probatorio e motivazionale.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.