Cassazione Civile, Sentenza n. 21599/2022 del 07/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente ha chiesto il rimborso integrale (in subordine parziale) delle ritenute operate nel 2003 sui dividendi incassati da partecipazioni in società italiane, sostenendo che l'applicazione della ritenuta alla fonte (aliquota massima 15% ai sensi della Convenzione Italia-Germania) al fondo tedesco risultava discriminatoria rispetto al regime fiscale applicato ai fondi italiani omologhi, che, nelle stesse condizioni (quote sottoscritte esclusivamente da soggetti non residenti in Stati white list), erano esenti dall'imposta sostitutiva sul risultato della gestione (aliquota 12,50% ratione temporis). La controversia verteva quindi sulla compatibilità del trattamento fiscale con il principio di libera circolazione dei capitali (art. 63 TFUE) e sull'interpretazione adeguatrice della normativa nazionale e pattizia.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che l'applicazione della ritenuta del 15% ai dividendi corrisposti al fondo tedesco (in presenza delle medesime condizioni oggettive previste per l'esenzione dei fondi residenti) costituisce una restrizione della libera circolazione dei capitali contraria all'art. 63 TFUE. Ha affermato che l'art. 10, par. 2, della Convenzione Italia-Germania va interpretato, secondo il canone di buona fede (art. 31 Trattato di Vienna) e i principi comunitari, in modo da consentire al fondo estero che ricorre alle medesime condizioni di beneficiare dell'esenzione prevista dall'art. 9, comma 4, d.lgs. n. 461/1997 (vers. ratione temporis). Ne consegue la cassazione della sentenza di merito e l'accoglimento della domanda principale di rimborso integrale delle ritenute; le spese del merito sono compensate e quelle di legittimità seguono la soccombenza.
Norme richiamate
art. 63 TFUE
«Nell'ambito delle disposizioni previste dal presente capo [Capo 4 Capitali e pagamenti] sono vietate tutte le restrizioni ai movimenti di capitali tra Stati membri, nonché tra Stati membri e paesi terzi.»
Principio che vieta restrizioni ai movimenti di capitali: la Corte ha ritenuto che una ritenuta applicata ai fondi esteri, quando fondi residenti in analoghe condizioni risultano esenti, può costituire una restrizione vietata dall'art. 63 TFUE.
Convenzione tra Italia e Germania (art. 10, Dividendi)
«1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. 2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente, ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma se la persona che percepisce i dividendi ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi.»
La Corte ha disposto un'interpretazione adeguatrice: l'art. 10 va interpretato in conformità al diritto UE e, nel caso di fondi esteri in condizioni omologhe ai fondi residenti esenti, non deve produrre un risultato incompatibile con l'art. 63 TFUE (quindi non legittima, nei fatti, una ritenuta che impedisca l'equivalente trattamento fiscale).
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 27, comma 3
«La ritenuta è operata a titolo d'imposta e con l'aliquota del 27 per cento sugli utili corrisposti a soggetti non residenti ... L'aliquota della ritenuta è ridotta al 12,50 per cento per gli utili pagati ad azionisti di risparmio. I soggetti non residenti ... hanno diritto al rimborso, fino a concorrenza dei quattro noni della ritenuta, dell'imposta che dimostrino di aver pagato all'estero ...»
Norma nazionale sulla ritenuta che si innesta con la disposizione pattizia; la Corte ha puntualizzato che l'eventuale incompatibilità con il diritto UE impone al giudice nazionale di interpretare adeguatamente o disapplicare la disposizione interna quando necessario per rispettare le libertà fondamentali.
legge 23 marzo 1983, n. 77, art. 9 (commi rilevanti)
«1. I fondi comuni ... non sono soggetti alle imposte sui redditi. ... 2. Sul risultato della gestione del fondo ... la società di gestione preleva un ammontare pari al 12,50 per cento del risultato medesimo a titolo di imposta sostitutiva.»
Il regime fiscale dei fondi residenti (imposta sostitutiva sul risultato della gestione) era considerato dalla Corte la base normativa rispetto alla quale valutare la comparazione con il trattamento riservato al fondo estero.
d.lgs. 21 novembre 1997, n. 461, art. 9, comma 4
«Nel caso di organismi d'investimento collettivo mobiliare le cui quote o azioni siano sottoscritte esclusivamente da soggetti non residenti ... gli organismi medesimi sono esenti dall'imposta sostitutiva sul risultato della gestione ...»
La Corte ha ritenuto che, se il fondo estero soddisfa i medesimi requisiti oggettivi soggettivi previsti da questa norma per l'esenzione dei fondi residenti, l'Italia non può applicare un trattamento fiscale meno favorevole senza violare l'art. 63 TFUE; pertanto l'art.10 della Convenzione va interpretato in modo da non impedire l'operatività di tale esenzione.
d.lgs. 1 aprile 1996, n. 239, art. 6, comma 1
Norma richiamata per definire i soggetti non residenti in Stati che consentono adeguato scambio di informazioni (white list); la Corte ha ritenuto rilevante che la Germania fosse inserita nella white list al fine di stabilire la comparabilità soggettiva.
Trattato di Vienna, art. 31 (principio di buona fede)
La Corte ha invocato il canone interpretativo ex art. 31 secondo il quale la Convenzione deve essere interpretata in buona fede e alla luce del suo oggetto e scopo, compatibilmente con il diritto UE, per evitare risultati in contrasto con l'art. 63 TFUE.
Massime di principio
- Un trattamento fiscale più gravoso per un organismo d'investimento collettivo stabilito in un altro Stato membro, rispetto a un organismo residente nelle medesime condizioni oggettive e soggettive, può costituire una restrizione della libera circolazione dei capitali (art. 63 TFUE).
- Il giudice nazionale deve tentare un'interpretazione adeguatrice delle norme nazionali e pattizie (Convenzioni bilaterali) alla luce del diritto UE; se l'interpretazione conforme non è possibile, può rendersi necessaria la disapplicazione della norma interna incompatibile.
- Nella comparazione per valutare la discriminazione occorre riferirsi esclusivamente ai criteri distintivi fissati dalla normativa nazionale oggetto del controllo (non va estesa la comparazione alla fiscalità del Paese estero dell'investitore).
- Argomentazioni generiche sulla "coerenza del sistema fiscale" o sulla perdita di gettito non bastano a giustificare una misura discriminatoria: la giustificazione richiede motivi imperativi di interesse generale e il rispetto del principio di proporzionalità, con prove specifiche e nessi diretti.
- L'esigenza dell'efficacia dei controlli fiscali può giustificare limitazioni solo se sussistono effettive difficoltà oggettive di accesso alle informazioni (e in assenza di obblighi di scambio di informazioni); se esiste uno scambio di informazioni convenzionale e lo Stato estero è in white list, tale giustificazione è debole.
- Quando un fondo estero rispetta i requisiti soggettivi e oggettivi previsti per l'esenzione riservata ai fondi residenti (es. quote sottoscritte esclusivamente da non residenti in Stati white list), lo Stato membro non può applicare automaticamente una ritenuta più onerosa senza violare il diritto UE.
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