Cassazione Civile, Ordinanza n. 01813/2025 del 25/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IVA per l’anno d’imposta 2003 emesso nei confronti della società contribuente in relazione a due cessioni immobiliari effettuate da altra società. L’Ufficio aveva ritenuto che tali operazioni, considerate complessivamente, integrassero una cessione d’azienda, con conseguente indetraibilità dell’IVA corrisposta al cedente per euro 1.280.000,00. La CTR aveva rigettato l’appello dell’Agenzia, valorizzando vari indici fattuali contrari alla qualificazione come cessione d’azienda: permanenza di autorizzazioni in capo a un diverso soggetto, prosecuzione dell’operatività del cedente negli immobili e negli impianti trasferiti, mancata cessione del know-how, e trasferimento del personale solo anni dopo. In Cassazione l’Agenzia deduceva violazione e falsa applicazione dell’art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986, sostenendo che la CTR avesse qualificato le operazioni come cessione d’azienda facendo leva su elementi esterni ai singoli atti di trasferimento.
La decisione
La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile per difetto assoluto di specificità, rilevando che nel ricorso non erano stati riportati i contratti di cui si discuteva né la clausola da cui desumere la dedotta cessione d’azienda. Ha comunque esaminato il merito e ha ritenuto il motivo infondato, richiamando il più recente orientamento secondo cui, nella qualificazione di un’operazione economica come cessione d’azienda, occorre una valutazione globale di tutte le circostanze del caso concreto e non operano i limiti probatori dell’art. 20 del TUR, norma rilevante solo ai fini dell’imposta di registro. È stato quindi ritenuto legittimo che la CTR avesse considerato anche elementi esterni ai singoli atti di vendita. Il ricorso è stato rigettato e l’Agenzia è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 20 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
non consente, nel caso esaminato, di limitare la qualificazione dell’operazione ai soli dati risultanti dai singoli atti, perché i suoi limiti probatori operano solo ai fini dell’imposta di registro; per la qualificazione come cessione d’azienda rileva la valutazione globale della sostanza economica dell’operazione
art. 40 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
il principio di alternatività tra IVA e imposta di registro non rileva se non nell’ipotesi in cui sia già accertata la debenza dell’IVA, con applicazione dell’imposta di registro in misura fissa
art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
art. 360, primo comma, n. 3
costituisce il parametro del motivo di ricorso per dedotta violazione e falsa applicazione di legge
T.U. sull'imposta di registro
la disciplina richiamata è utilizzata come parametro interpretativo per il tema della qualificazione dell’operazione ai fini tributari
Massime di principio
- Ai fini della qualificazione di un’operazione economica come cessione d’azienda, il giudice deve procedere a una valutazione globale e sostanziale di tutte le circostanze del caso concreto, senza arrestarsi alla sola lettera dei singoli atti negoziali.
- L’art. 20 del TUR pone limiti probatori rilevanti per l’imposta di registro, ma tali limiti non impediscono, in sede diversa, di apprezzare elementi esterni agli atti quando occorra stabilire la natura economico-giuridica dell’operazione.
- Il principio di alternatività tra IVA e imposta di registro non opera come regola ostativa autonoma alla qualificazione dell’operazione, ma solo una volta accertata la debenza dell’IVA.
- In sede di legittimità il motivo è inammissibile per difetto di specificità se il ricorrente non trascrive o allega adeguatamente gli atti contrattuali rilevanti e la clausola su cui fonda la censura.
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