Cassazione Penale, Ordinanza n. 36499/2025 del 10/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando quindi la decisione di condanna resa in appello. Ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Torino che l'aveva condannata per un reato commesso in un contesto condominiale. Dal testo emerge che la contestazione riguardava la natura del pianerottolo condominiale, la presenza di più persone nei segmenti della condotta, la richiesta di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. e la mancata concessione della sospensione condizionale della pena. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo mera reiterazione di una questione già correttamente affrontata dal giudice di merito; il secondo motivo generico; il terzo manifestamente infondato perché il reato contestato era ostativo al beneficio e la questione di legittimità costituzionale era manifestamente infondata; il quarto motivo generico, perché investiva la valutazione discrezionale del giudice di merito sulla prognosi sfavorevole, fondata sull'abuso di sostanze alcoliche da parte dell'imputata.
Norme richiamate
La causa di non punibilità è stata ritenuta non applicabile perché il reato contestato era ostativo al beneficio; la relativa questione di legittimità costituzionale è stata considerata manifestamente infondata.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso che si limiti a reiterare una questione già esaminata e correttamente decisa dal giudice di merito alla luce di un principio di legittimità consolidato.
- È inammissibile la censura che si limiti a contestare in modo generico l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito, senza confrontarsi con la specifica individuazione dei presupposti della condotta.
- La causa di non punibilità di particolare tenuità del fatto non è invocabile quando il reato contestato sia ostativo per legge; in tale ipotesi è manifestamente infondata anche la relativa questione di legittimità costituzionale.
- La mancata concessione della sospensione condizionale della pena, quando fondata su una prognosi sfavorevole motivata dal giudice di merito, non può essere utilmente censurata in cassazione con doglianze generiche o meramente assertive.
- La valutazione sulla prognosi favorevole ai fini della sospensione condizionale rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e può essere censurata solo con argomentazioni specifiche e decisive.
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