Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 27381/2021 del 08/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia traeva origine dalla successione di contratti a termine stipulati da una dipendente con un'amministrazione scolastica. In primo grado la lavoratrice aveva chiesto la conversione del rapporto in tempo indeterminato, la ricostruzione di carriera e il pagamento delle differenze retributive, oppure, in subordine, il risarcimento del danno per l'abusiva reiterazione dei contratti a termine. La Corte d'appello aveva rigettato l'appello osservando, in sintesi, che l'unico motivo dedotto non poteva essere accolto perché relativo a una domanda non proposta nel ricorso introduttivo. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, ma prima della decisione ha depositato atto di rinuncia al ricorso, ritualmente notificato alla controparte.

La decisione

La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso intervenuta prima dell'adunanza camerale e ha dichiarato l'estinzione del processo. Ha altresì compensato le spese processuali, valorizzando la complessità delle questioni giuridiche sottese al ricorso e la condotta processuale della ricorrente. La Corte ha inoltre precisato che, trattandosi di estinzione e non di inammissibilità, improcedibilità o infondatezza, non era dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    È richiamato come base procedurale per la proposta del relatore e la comunicazione alle parti in vista dell'adunanza camerale non partecipata.

  • c.p.c.

    Il processo è dichiarato estinto a seguito di rinuncia al ricorso ritualmente notificata alla controparte.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se validamente proposta e notificata alla controparte prima della decisione, comporta l'estinzione del processo.
  • In caso di estinzione del giudizio di cassazione, il giudice può compensare le spese in ragione della complessità della controversia e della condotta processuale delle parti.
  • L'estinzione del processo per rinuncia non è equiparabile a inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso e non determina, di per sé, l'obbligo di versare l'ulteriore importo del contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiPrescrizione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.