Cassazione Penale, Ordinanza n. 02377/2026 del 21/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile de plano, rilevando che le doglianze investivano profili incompatibili con il concordato sanzionatorio già raggiunto dall'imputato. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda un ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso una sentenza del GIP del Tribunale di Bologna del 17 giugno 2025. Dalla motivazione emerge che il procedimento si è concluso con un concordato sanzionatorio, riferito al reato di cui all'art. 73, comma 1, e 80, comma 2, d.P.R. 309/1990. Il ricorrente ha dedotto l'omessa motivazione in punto di responsabilità, cioè ha lamentato che la sentenza non avesse adeguatamente motivato sull'affermazione di colpevolezza. La Corte rileva però che si tratta di motivi non deducibili, perché incompatibili con un accordo sul trattamento sanzionatorio proveniente dallo stesso imputato e presupponente il suo consenso anche quanto all'imputazione.
Norme richiamate
art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990
Norma incriminatrice richiamata come base del reato oggetto del concordato sanzionatorio.
art. 80, comma 2, d.P.R. 309/1990
Aggravante del reato di stupefacenti richiamata unitamente all'art. 73 per individuare la fattispecie contestata.
Massime di principio
- Quando la sentenza consegue a un concordato sanzionatorio, sono inammissibili i motivi di ricorso che contestino la motivazione sulla responsabilità o comunque questioni incompatibili con l'accordo prestato dall'imputato.
- L'adesione dell'imputato al concordato sul trattamento sanzionatorio presuppone il suo consenso anche rispetto al quadro di responsabilità posto a base della decisione, con conseguente preclusione di doglianze che neghino tale presupposto.
- Il ricorso per cassazione può essere dichiarato inammissibile de plano quando risulti immediatamente fondato su motivi non deducibili perché contrastanti con la struttura del patteggiamento o del concordato sanzionatorio.
Come è indicizzato
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