Cassazione Civile, Ordinanza n. 15846/2022 del 17/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore pubblico)
La controversia
La controversia nasce da un'opposizione all'esecuzione proposta avverso un provvedimento di fermo amministrativo. Il giudizio, inizialmente introdotto davanti al Giudice di Pace, era stato dichiarato incompetente per materia e riassunto davanti al Tribunale di Torre Annunziata. Il Tribunale, con ordinanza del 16 ottobre 2021, ha sollevato d'ufficio conflitto negativo di competenza ai sensi dell'art. 45 c.p.c. La questione sottoposta alla Corte riguardava però la tempestività di tale iniziativa: la Corte ha rilevato che il regolamento d'ufficio da parte del giudice successivamente adito deve essere proposto non oltre la prima udienza di trattazione, salvo che siano svolte solo attività strettamente funzionali alla decisione sulla competenza. Nel caso concreto, dalla stessa ordinanza risultava che la prima udienza davanti al Tribunale si era tenuta il 12 marzo 2020 e che il conflitto era stato sollevato solo molto più tardi, dopo rinvii e dopo la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni. La Corte ha inoltre escluso rilievo al fatto che la parte opposta avesse eccepito l'incompetenza nelle difese, poiché il giudice non può superare la preclusione temporale e la parte dissenziente dalla declinatoria del giudice a quo può solo impugnarla.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il conflitto di competenza d'ufficio. Ha ritenuto che il giudice investito della causa dopo la declinatoria del primo giudice non avesse sollevato il regolamento entro la prima udienza di trattazione, né ricorrevano attività processuali strettamente funzionali alla sola valutazione della competenza idonee a giustificare un differimento. Nessuna statuizione sulle spese, non avendo le parti svolto difese in sede di conflitto.
Norme richiamate
conflitto negativo di competenza di ufficio
Il giudice successivamente adito può sollevare d'ufficio il conflitto di competenza, ma nel rispetto del termine di preclusione ricavabile dall'art. 38 c.p.c. e cioè non oltre la prima udienza di trattazione, salvo attività strettamente funzionali alla valutazione della competenza.
entro la prima udienza di trattazione
Il termine per il regolamento di competenza d'ufficio è tempestivamente rispettato solo se l'iniziativa è assunta alla prima udienza di trattazione; il suo superamento comporta inammissibilità.
a norma dell'art. 380 ter c.p.c.
La questione è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto dalla norma richiamata.
Massime di principio
- Il regolamento di competenza d'ufficio, quando sia sollevato dal giudice investito della causa dopo una declinatoria di incompetenza, deve essere richiesto entro la prima udienza di trattazione; oltre tale limite è inammissibile.
- Il differimento dell'udienza non può essere utilizzato per aggirare la preclusione temporale, salvo che il rinvio sia giustificato da attività processuali strettamente e immediatamente funzionali alla sola valutazione della competenza.
- La riproposizione dell'eccezione di incompetenza da parte di una parte nel giudizio riassunto non riapre i termini per il regolamento d'ufficio, poiché il giudice resta soggetto alla preclusione e la parte dissenziente dalla declinatoria deve impugnarla con gli strumenti propri.
- Quando la causa è stata già trattata nel merito, con ulteriori rinvii non collegati esclusivamente alla questione di competenza e con fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, il conflitto d'ufficio non può più essere validamente elevato.
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