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Ordinanza

Ordinanza n. 2373/2026 - Roma, Sezione 3

per l'annullamento - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 8 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente non è risultata ammessa al corso di Laurea in questione nella sua prima scelta (medicina Napoli – Vanvitelli); - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 21 gennaio 2026, n nella quale parte ricorrente non è risultata ammessa al corso di Laurea in questione nella sua prima scelta (medicina Napoli – Vanvitelli); - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 28 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente non è risultata ammessa al corso di Laurea in questione nella sua prima scelta (medicina Napoli – Vanvitelli); - del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 1115 del 22 dicembre 2025, con i relativi Allegati, pubblicato sul sito istituzionale del MUR il successivo 23 dicembre 2025, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 418 del 30 maggio 2025, con i relativi Allegati nn. 1 e 2, pubblicato sul sito istituzionale del MUR in pari data, recante la “disciplina di attuazione delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria – a.a. 2025-2026”, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - dell’Allegato n. 2 del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 418 del 30 maggio 2025 nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio e il principio dell’anonimato (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso); - del Decreto Ministeriale n. 454 del 16-07-2025 recante la “Definizione criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e modalità assegnazione sedi universitarie agli studenti di cui al D.Lgs. n. 71 del 15 maggio 2025 - aa 2025/2026” nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - del Bando di Concorso dell'Università degli Studi della Campania - Vanvitelli nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso); - del Decreto Ministeriale n. 600 del 7 agosto 2025 recante la “definizione posti disponibili corsi laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (LM-41), Odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e Medicina veterinaria (LM-42), a.a. 25/26, lingua italiana, destinati a studenti dei Paesi UE e dei Paesi non UE” e dei relativi allegati, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - dell’Avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’Università e della Ricerca, con il quale sono state comunicate le date di svolgimento delle prove di ammissione relative ai corsi di laurea magistrale ad accesso programmato nazionale per l’anno accademico 2025/2026 di cui è causa; - dell’atto recante la rilevazione relativa al fabbisogno professionale per il Servizio Sanitario Nazionale di professionisti sanitari per l'anno accademico 2025/2026 che il Ministero della Salute ha effettuato ai sensi dell’art.6-ter, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; - ove occorra, dell’Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 30 luglio 2025, Rep. atti n. 125/CSR in merito alla “Determinazione del fabbisogno, per l’anno accademico 2025-2026, dei laureati magistrali a ciclo unico, dei laureati delle professioni sanitarie e dei laureati magistrali delle professioni sanitarie, nonché dei laureati magistrali farmacista, biologo, chimico, fisico, psicologo, a norma dell’articolo 6-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche” e le allegate Tabelle, in particolare le stime riportate nella Tabella 1, recante il “fabbisogno formativo per l’anno accademico 2025/2026” di medici chirurghi e medici odontoiatri; - della prova di ammissione consistente nel questionario delle domande somministrate ai candidati; - degli atti con i quali è stata costituita la Commissione scientifica incaricata della formulazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2025/2026; - degli atti con i quali è stata nominata la Commissione scientifica incaricata della validazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2025/2026 e dei verbali di correzione e validazione dei quesiti nella parte in cui ledono la posizione dell’odierna parte ricorrente; - dei verbali di correzione redatti dal CINECA; - dei verbali di correzione delle Commissioni Universitarie nella parte in cui sono lesivi dell’interesse di parte ricorrente; - dell’elenco degli esiti della prova de qua, nella parte in cui l’odierna ricorrente ha ottenuto un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante, viziato dalla presenza del quesito n. 6 dell’esame di Biologia del primo appello palesemente errato e/o fuorviante all’interno del proprio questionario; - dell’esito della prova sostenuta da parte ricorrente, nella parte in cui le è stato attribuito un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante, a causa della presenza del quesito n. 6 della prova di Biologia del primo appello palesemente errato e/o fuorviante all’interno del proprio questionario; - del punteggio riportato da parte ricorrente all’esito della prova di Biologia del primo appello in questione, in quanto inferiore a quello legittimamente spettante, viziato dalla presenza del quesito n. 6 palesemente errato e/o fuorviante all’interno del proprio questionario; - del questionario somministrato a parte ricorrente in occasione della prova de qua, con particolare riferimento al quesito n. 6 della prova di Biologia del primo appello; - dei verbali/atti della Commissione, di estremi non conosciuti, con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova in questione, e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento al quesito n. 6 della prova di Biologia del primo appello di parte ricorrente, in quanto manifestamente erroneo e/o fuorviante; - per quanto di ragione, di tutti i verbali che hanno interessato la procedura in esame e lesivi dell’interesse di parte ricorrente; - di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale anche potenzialmente lesivo degli interessi dell’odierna parte ricorrente.

Giustizia amministrativa202603579

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatorie nazionali e atti della procedura di ammissione ai corsi di Medicina e Chirurgia per l'anno accademico 2025/2026, inclusi il D.M. n. 1115/2025, il D.M. n. 418/2025, il D.M. n. 454/2025, il D.M. n. 600/2025, il questionario di biologia e il relativo quesito n. 6

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni e università)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato gli atti della procedura nazionale di ammissione a Medicina e Chirurgia, contestando, in particolare, la formazione della graduatoria e la mancata assegnazione della sede indicata come prima preferenza. Ha dedotto l'illegittimità del D.M. n. 1115/2025 per avere modificato i criteri di formazione della graduatoria, consentendo l'inserimento anche di candidati privi di tutte le sufficienze e attribuendo rilievo a votazioni inizialmente rifiutate; la violazione dei principi di par condicio, affidamento, ragionevolezza e proporzionalità; l'erroneità o ambiguità del quesito n. 6 della prova di Biologia; l'illegittima mancata considerazione dei voti insufficienti; l'illegittimità della mancata redistribuzione dei posti residui e degli scorrimenti; carenze nelle cautele dirette a garantire anonimato e parità di trattamento; difetti di trasparenza nella predeterminazione delle risposte, nei criteri di correzione e nel funzionamento del sistema informatico; eccesso di delega e illegittimità costituzionale dell'art. 8, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 71/2025, per la differenziazione tra università statali, non statali e corsi in lingua inglese.

La decisione

Il TAR ha rigettato la domanda cautelare per difetto sia di fumus boni iuris sia di periculum in mora, riservando le valutazioni definitive alla fase di merito. Ha ritenuto, in via sommaria, legittimo il sistema introdotto dal D.M. n. 1115/2025: la graduatoria per fasce e i bonus differenziati preservano la preferenza dei candidati che avevano conseguito le tre sufficienze secondo le regole originarie e graduano progressivamente le posizioni di chi beneficia della disciplina sopravvenuta. La ricorrente, avendo superato soltanto due insegnamenti, è stata inserita in graduatoria proprio grazie alla nuova disciplina e non ha quindi un interesse concreto e attuale a contestarne la caducazione, che ne determinerebbe l'esclusione. La mancata assegnazione della prima sede non è stata ritenuta illegittima: le successive assegnazioni a candidati con punteggio inferiore dipendevano da rinunce e da posti divenuti disponibili in un momento diverso, sicché mancava una comparazione omogenea e non sussisteva un diritto soggettivo a una specifica sede. Il quesito di Biologia non è apparso manifestamente erroneo o ambiguo, essendo stata prospettata soltanto una soluzione alternativa; nelle prove a risposta multipla il sindacato è limitato all'errore manifesto o all'ambiguità intrinseca. È stata respinta anche la censura sulla mancata somma dei voti insufficienti, incompatibile con la struttura per sezioni e bonus della graduatoria. La mancata protrazione degli scorrimenti e l'utilizzo dei posti residui per trasferimenti, passaggi e iscrizioni agli anni successivi sono stati ritenuti non manifestamente irragionevoli, in ragione dell'esigenza di garantire la continuità didattica del secondo semestre. Le questioni sull'anonimato, sulla trasparenza della correzione, sui sinonimi, sui criteri di valutazione e sul sistema informatico sono state ritenute bisognose di approfondimento istruttorio; il TAR ha ordinato al Ministero, al CINECA e alle università di depositare chiarimenti documentati entro quaranta giorni. È stata esclusa, allo stato, la violazione del d.lgs. n. 71/2025 e l'eccesso di delega. Non sono stati ravvisati i presupposti per sollevare la questione di legittimità costituzionale, per difetto di rilevanza e non manifesta infondatezza. Quanto al periculum, la ricorrente era già inserita in graduatoria e immatricolata, sicché la mancata assegnazione della sede preferita non costituiva danno grave e irreparabile. Il TAR ha autorizzato l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami nei confronti dei candidati inclusi nella graduatoria, con termini e modalità indicati in motivazione, a pena di improcedibilità. La ricorrente è stata condannata al pagamento di 500 euro di spese della fase cautelare in favore delle amministrazioni assistite dall'Avvocatura dello Stato; spese compensate con l'Università Campus Bio-Medico di Roma.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; il TAR ha valutato sommariamente il fumus boni iuris e il periculum in mora.

  • art. 41, comma 4, c.p.a.

    Consente, ricorrendone i presupposti, l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami.

  • art. 49 c.p.a.

    Richiamato per le modalità di integrazione del contraddittorio e per l'individuazione dei controinteressati.

  • d.lgs. n. 71/2025

    Costituisce il quadro normativo della riforma dell'accesso ai corsi di Medicina e disciplina i presupposti dell'ammissione al secondo semestre e la formazione della graduatoria nazionale.

  • art. 4, comma 5, d.lgs. n. 71/2025

    Rimette alla disciplina ministeriale la regolazione della rinuncia alle votazioni conseguite negli esami del semestre filtro prima della formazione della graduatoria.

  • art. 8, commi 1 e 3, d.lgs. n. 71/2025

    Prevede l'ambito di applicazione della riforma, la cui esclusione per alcune università non statali e per i corsi in lingua inglese non è stata ritenuta, in sede cautelare, manifestamente incostituzionale.

  • D.M. n. 1115 del 22 dicembre 2025

    Introduce il sistema di graduatoria articolato in sezioni e fasce, con bonus differenziati, ammettendo anche candidati privi di tutte le sufficienze e disciplinando il recupero di voti rifiutati.

  • D.M. n. 418 del 30 maggio 2025

    Disciplina le modalità di attuazione delle nuove modalità di accesso ai corsi interessati.

  • D.M. n. 454 del 16 luglio 2025

    Definisce i criteri per la formazione delle graduatorie nazionali e le modalità di assegnazione delle sedi.

  • art. 6-ter d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502

    Prevede la rilevazione del fabbisogno professionale sanitario, posta in relazione alla programmazione dei posti disponibili.

  • art. 76 Cost.

    Parametro evocato per la censura di eccesso di delega; il TAR ha escluso, in via cautelare, che la disciplina impugnata eccedesse la delega.

  • art. 3 Cost.

    Parametro di eguaglianza rispetto alla differenziazione transitoria tra tipologie di atenei e corsi, ritenuta sorretta da ragioni oggettive e non arbitrarie.

  • art. 34 Cost.

    La relativa violazione è stata ritenuta non adeguatamente specificata e comunque priva di concreta incidenza sulla posizione della ricorrente.

  • art. 97 Cost.

    La relativa violazione è stata ritenuta non adeguatamente specificata e comunque priva di concreta incidenza sulla posizione della ricorrente.

Massime di principio

  • In sede cautelare, il sistema di formazione di una graduatoria nazionale per l'accesso programmato può articolare i candidati in fasce e attribuire bonus differenziati quando ciò serva a bilanciare l'ampliamento della platea degli ammessi con la tutela dell'affidamento di chi ha rispettato le regole originarie, purché la scelta non risulti manifestamente irragionevole o sproporzionata.
  • Quando una disciplina sopravvenuta consente a un candidato, privo di tutti i requisiti originariamente richiesti, di essere inserito in graduatoria e immatricolato, il candidato non ha, di regola, un interesse concreto e attuale a ottenere l'annullamento di quella disciplina se la sua caducazione comporterebbe l'esclusione dalla procedura e la perdita del beneficio conseguito.
  • Nelle procedure di accesso programmato nazionale, la posizione del candidato riguarda la corretta formazione della graduatoria e l'assegnazione secondo l'ordine di merito e le preferenze espresse; non sussiste un diritto soggettivo all'assegnazione presso una specifica sede universitaria.
  • Nelle prove a risposta multipla, il sindacato del giudice amministrativo sulle domande e sulle risposte è limitato alla verifica di un errore manifesto o di un'ambiguità intrinseca; la mera plausibilità di una risposta alternativa non dimostra l'illegittimità del quesito.
  • La comparazione tra candidati collocati in graduatoria in momenti diversi non è omogenea quando le posizioni successive dipendono da rinunce e dalla sopravvenuta disponibilità di posti; l'assegnazione successiva di un candidato con punteggio inferiore non determina automaticamente il diritto del candidato già assegnatario alla riassegnazione della sede preferita.
  • La mancata prosecuzione indefinita degli scorrimenti può essere ritenuta non manifestamente irragionevole quando il nuovo sistema imponga la tempestiva stabilizzazione delle immatricolazioni per assicurare la continuità delle attività didattiche e consenta la destinazione dei posti residui a trasferimenti, passaggi o iscrizioni successive, secondo la programmazione universitaria.

Come è indicizzato

MaterieAccesso programmato ai corsi universitariCarriera degli studentiTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaLegittimazione e interesse a ricorrereTutela cautelare

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