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Ordinanza

Ordinanza n. 3315/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202605777

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio che aveva respinto la domanda cautelare contro il decreto ministeriale 16 febbraio 2026, n. 27, nella parte relativa ai termini differenziati per l’inserimento nella prima fascia delle GPS

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Gli appellanti hanno impugnato in sede cautelare l’ordinanza del TAR Lazio n. 3255/2026, contestando la disciplina dettata dal decreto ministeriale 16 febbraio 2026, n. 27 per l’inserimento nella prima fascia delle GPS in relazione ai titoli di specializzazione sul sostegno conseguiti in Italia o all’estero. In particolare, hanno censurato la previsione di termini differenziati e sostenuto l’illegittimità del sistema delle riserve applicabile ai titoli esteri. La difesa erariale ha eccepito l’inammissibilità del ricorso originario, eccezione disattesa dal Consiglio di Stato perché la disciplina contestata risultava lesiva in modo omogeneo per tutti gli appellanti. L’appello cautelare è stato quindi esaminato nel merito sotto il profilo del fumus boni iuris.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare, ritenendo insussistente il fumus boni iuris. In sede di sommaria delibazione ha escluso l’illegittimità del decreto ministeriale n. 27/2026 nella parte in cui prevede un termine differenziato per l’inserimento nella prima fascia delle GPS a seconda che il titolo di sostegno sia stato conseguito in Italia o all’estero. La differenziazione è stata ritenuta ragionevole e conforme alla normativa unionale sulla libera circolazione e sul riconoscimento delle qualifiche, poiché, in assenza di un sistema armonizzato di formazione nell’Unione europea, il titolo italiano è immediatamente valido ed efficace, mentre il titolo estero necessita di una procedura ulteriore di riconoscimento. Tale procedura è stata inoltre considerata funzionale a garantire l’idoneità dei docenti destinati a operare con soggetti particolarmente fragili. Il Collegio ha rilevato anche che il diverso orientamento giurisprudenziale richiamato dagli appellanti non teneva conto della diversa disciplina delle riserve: per i titoli esteri conseguiti tempestivamente ma non ancora riconosciuti è previsto il termine del 16 marzo 2026 per presentare l’istanza di riconoscimento, mentre non risultava prevista una corrispondente data per l’istanza di riconoscimento relativa al titolo estero conseguito oltre termine. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la peculiarità della controversia e per l’esistenza di un diverso orientamento giurisprudenziale in primo grado.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l’appello cautelare davanti al Consiglio di Stato; l’appello è stato respinto per insussistenza del fumus boni iuris.

  • direttiva 2005/36/CE

    La disciplina nazionale sui titoli esteri è stata ritenuta, in sede cautelare, conforme alla normativa unionale sul riconoscimento delle qualifiche professionali e sulla libera circolazione.

  • art. 7, commi 3 e 4, punto ii), d.m. n. 27/2026

    Prevede, per chi abbia conseguito tempestivamente il titolo estero ma non ne abbia ancora ottenuto il riconoscimento in Italia, l’obbligo di presentare entro il 16 marzo 2026 la relativa istanza di riconoscimento ai fini dell’inserimento con riserva.

Massime di principio

  • È ragionevole e, in sede di sommaria delibazione, conforme alla direttiva 2005/36/CE differenziare i termini per l’inserimento in una graduatoria pubblica quando il titolo professionale sia stato conseguito in Italia oppure all’estero, se il titolo estero richiede una procedura ulteriore di riconoscimento non necessaria per il titolo nazionale.
  • In assenza di un sistema unionale armonizzato di formazione, il titolo conseguito nello Stato membro nazionale può essere considerato immediatamente valido ed efficace, mentre il titolo conseguito all’estero può essere subordinato a verifica e riconoscimento amministrativo, soprattutto quando l’attività professionale riguarda soggetti particolarmente fragili.
  • Nel giudizio cautelare d’appello, l’assenza del fumus boni iuris, anche alla luce della ragionevolezza della disciplina impugnata e della sua compatibilità con il diritto dell’Unione europea, è sufficiente a giustificare il rigetto dell’appello senza necessità di una decisione definitiva sul merito della controversia.
  • Un ricorso collettivo è ammissibile quando i ricorrenti lamentano l’applicazione della medesima disciplina e la lesività della previsione censurata si presenta omogenea per tutti i ricorrenti.

Come è indicizzato

MateriePersonale scolasticoTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezzaPrimato del diritto UE e disapplicazioneLegittimazione e interesse a ricorrere

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