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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31803/2024 del 10/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (debitore)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Milano per il pagamento, in solido, di una somma rilevante in favore di una società creditrice. Il decreto veniva opposto separatamente da uno dei debitori ingiunti e dall’altra società coobbligata; riunite le opposizioni, il Tribunale revocava il decreto ma condannava entrambe le opponenti al pagamento di una somma minore. La Corte d’appello di Milano riformava la decisione, revocava nuovamente il decreto ingiuntivo e poneva le spese a carico della società creditrice, che proponeva ricorso per cassazione affidato a cinque motivi. Il controricorrente resisteva. In cassazione, però, la Corte ha rilevato d’ufficio che il ricorso era stato notificato oltre il termine breve di sessanta giorni decorrente dalla pubblicazione della sentenza, poiché la ricorrente aveva dichiarato che la sentenza d’appello le era stata notificata, ma non aveva depositato la relata di notifica unitamente al ricorso; non essendo possibile far decorrere il termine breve dalla sola allegazione della notificazione né sanare l’omissione con depositi successivi o con la memoria, il ricorso è stato dichiarato improcedibile.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso per cassazione, rilevando che la sentenza impugnata risultava pubblicata il 3 dicembre 2019 e che il ricorso era stato notificato il 10 giugno 2020, quindi oltre il termine breve di cui all’art. 325 c.p.c. La dichiarazione della ricorrente circa l’avvenuta notificazione della sentenza d’appello non è stata supportata dal deposito della relata di notifica, sicché non è stato possibile considerare provato il dies a quo del termine breve diverso dalla pubblicazione. Il vizio è stato ritenuto rilevabile d’ufficio e non sanabile mediante produzione successiva o memoria. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità, a una somma ulteriore ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e al contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 325 c.p.c.

    Il termine breve per proporre ricorso decorre dalla notificazione della sentenza impugnata; in mancanza di prova di tale notificazione, si fa riferimento alla sola data certa di pubblicazione.

  • art. 327 c.p.c.

    In assenza di prova della notificazione della sentenza, opera il termine lungo di impugnazione; nel caso concreto la Corte ha però valorizzato la dichiarazione della parte sulla pretesa notificazione e ha verificato la tardività rispetto al termine breve.

  • art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.

    Nel giudizio di cassazione è richiesto il deposito della copia autentica della sentenza impugnata con la relata di notificazione, quando si deduca che la decisione sia stata notificata; la mancanza di tale deposito comporta improcedibilità, salvo che la relata sia comunque disponibile nel fascicolo del giudice o prodotta dal controricorrente.

  • art. 370, comma 3, c.p.c.

    La documentazione sulla notificazione della sentenza può risultare disponibile per il giudice se prodotta dal controricorrente nei termini di costituzione.

  • art. 372 c.p.c.

    La tardiva produzione della relata non sana l’omissione originaria del deposito richiesto per l’ammissibilità/procedibilità del ricorso.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La decisione è stata resa in conformità alla proposta formulata in camera di consiglio; ciò ha comportato anche l’applicazione delle conseguenze sanzionatorie previste dalla norma richiamata.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    Poiché il ricorso è stato deciso conformemente alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., la Corte ha condannato la ricorrente al pagamento di una somma equitativa in favore della parte costituita e di una ulteriore somma in favore della cassa delle ammende.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato dovuto dalla parte ricorrente.

  • art. 24 Cost.

    La Corte ha escluso il contrasto tra la sanzione processuale dell’improcedibilità e il diritto di difesa, ritenendo l’adempimento richiesto preliminare e non gravoso.

  • art. 111 Cost.

    La disciplina dell’improcedibilità è stata ritenuta compatibile con il giusto processo, in quanto funzionale alla verifica del passaggio in giudicato e alla selezione della procedura corretta.

  • art. 6 CEDU

    La sanzione processuale non è stata considerata lesiva del diritto a un processo equo, perché finalizzata a un controllo preliminare e non sproporzionato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, quando la parte ricorrente alleghi o lasci intendere che la sentenza impugnata le sia stata notificata, grava su di essa l’onere di depositare, entro il termine dell’art. 369 c.p.c., la copia autentica della sentenza con la relata di notificazione; in mancanza, il ricorso è improcedibile, salvo che la relata sia già presente nel fascicolo del giudice o prodotta dal controricorrente nei termini.
  • La dichiarazione contenuta nel ricorso circa l’avvenuta notificazione della sentenza impugnata costituisce un atto processuale di autoresponsabilità della parte e non può essere emendata successivamente con memoria o con tardivi depositi documentali.
  • L’improcedibilità per mancato deposito della relata di notificazione è rilevabile d’ufficio e non resta sanata dalla mancata contestazione della controparte, poiché presidia un comportamento omissivo che impedisce il corretto avvio del giudizio di legittimità.
  • La decorrenza del termine breve di impugnazione può essere presa in considerazione solo se la notificazione della sentenza risulti documentalmente provata; in difetto, non è sufficiente la sola allegazione della parte.
  • La sanzione processuale dell’improcedibilità in cassazione, collegata al deposito della relata di notificazione, è compatibile con il diritto di difesa e con il giusto processo perché è un adempimento preliminare, semplice e funzionale a verifiche di ordine pubblico processuale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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