Cassazione Penale, Sentenza n. 23899/2025 del 26/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la condanna per il reato di incendio boschivo (art. 423-bis c.p.) con tre motivi: (1) violazione di legge e illogicità della motivazione sulla sussistenza della 'zona di interfaccia urbano-rurale' e della qualificazione della vegetazione come macchia mediterranea; deduceva che l'area fosse terreno agricolo con rovi e pascolo, che le fiamme non avessero carattere di vastità/rapida propagazione (non intervennero i Vigili del Fuoco) e che il fuoco si spense autonomamente quindi non fosse configurabile un incendio; (2) mancata riqualificazione del fatto come incendio semplice (art. 423 c.p.) perché, secondo la difesa, non vi era vegetazione tutelata né interfaccia urbano-rurale; (3) mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, per non aver valutato concreto e comparativamente la personalità, le condizioni di vita, il comportamento processuale e le circostanze attenuanti del ricorrente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorrente abbia semplicemente reiterato in sede di legittimità le doglianze già formulate e motivate nel giudizio di appello senza confrontarsi criticamente con la motivazione di questo ultimo. Quanto al merito, la Corte ha ritenuto adeguatamente motivata la sentenza di appello sulla presenza di macchia mediterranea e sulla qualificazione dell'area come zona di interfaccia urbano-rurale (richiamando la definizione normativa), nonché sulla sussistenza di propagazione e danno (circa mezzo ettaro distrutto e avvicinamento alle abitazioni). Ha escluso che l'estinzione autonoma delle fiamme escluda l'incendio quando questo abbia già provocato ingenti danni. Sul punto delle attenuanti generiche, la Cassazione ha ritenuto il motivo infondato perché la decisione di merito ha motivato il diniego con riferimento ai precedenti penali, al comportamento non collaborativo e agli elementi probatori dell'intenzionalità (ritrovamento di cannello a gas, bombola e materiale per l'innesco). La Corte ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma che sanziona l'incendio boschivo e tutela la vegetazione e le aree di interfaccia; applicata per la qualifica del fatto in relazione alla distruzione di vegetazione protetta e alla vicinanza ad abitazioni
Norma sull'incendio semplice; la difesa chiedeva la riqualificazione in base alla minor gravità ma i giudici di merito hanno ritenuto sussistente la fattispecie più grave
art. 61, comma 1, n. 5 cod. pen.
Richiamato quale riferimento alla circostanza aggravante (come emergente nella sentenza di merito), presente nella imputazione originaria
art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Prevede il vizio deducibile in cassazione per 'inosservanza o errata applicazione della legge penale' o per 'motivazione illogica'; invocato dal ricorrente ma la Corte ha rilevato l'inammissibilità per mancato confronto critico con le argomentazioni di appello
legge 21 novembre 2000, n. 353, art. 2, comma 1-bis
«Ai fini della pianificazione operativa regionale contenuta nel piano di cui all'articolo 3, per zone di interfaccia urbano-rurale si intendono le zone, aree o fasce, nelle quali l'interconnessione tra le abitazioni o altre strutture antropiche e le aree naturali o la vegetazione combustibile è molto stretta»
La Corte ha applicato questa definizione per confermare la qualificazione dell'area come zona di interfaccia urbano-rurale, ritenendo decisiva la prossimità del punto di innesco a una strada comunale e l'avvicinamento delle fiamme alle abitazioni
Decreto-legge 08/09/2021 n. 120, art. 5 (richiami all'introduzione della definizione)
Richiamato come intervento normativo che ha introdotto/precisato la definizione di zone di interfaccia urbano-rurale, confermando il criterio applicato dai giudici di merito
Massime di principio
- In casi di incendi boschivi la qualificazione come 'zona di interfaccia urbano-rurale' si basa su elementi di fatto (vicinanza tra vegetazione combustibile e strutture antropiche); la presenza di una strada comunale e l'avvicinarsi delle fiamme alle abitazioni sono elementi probanti.
- Lo spegnimento spontaneo delle fiamme non esclude che si sia verificato un incendio qualificabile se prima dello spegnimento il fuoco ha avuto capacità di propagazione e ha cagionato danni significativi: l'esito finale non annulla la valutazione sulla dinamica e sulla distruttività.
- La distinzione tra incendio semplice (art. 423) e incendio boschivo (art. 423-bis) si fonda sulla natura degli elementi colpiti (vegetazione protetta, aree di interfaccia); la riqualificazione richiede che i giudici di merito accertino concretamente l'assenza di tali elementi.
- La valutazione sulla vastità, rapidità di propagazione e capacità distruttiva delle fiamme è essenzialmente un giudizio di fatto riservato ai giudici di merito; la Cassazione interviene solo per verificarne la logicità e la coerenza motivazionale, non per rivederne in fatto la ricostruzione.
- In sede di cassazione non è sufficiente riproporre in termini generici i motivi già esaminati in appello: il ricorrente deve confrontarsi puntualmente con le specifiche argomentazioni della sentenza impugnata; altrimenti il ricorso può essere dichiarato inammissibile.
- Le attenuanti generiche possono essere negate se la motivazione di merito evidenzia precedenti penali, comportamento non collaborativo, elementi che indicano pericolosità della condotta o chiaro dolo: l'ordinanza deve valutare concretamente la personalità e il comportamento dell'imputato, e la Cassazione controlla la coerenza di tale valutazione.
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