Cassazione Penale, Sentenza n. 23670/2024 del 13/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Napoli che, in sede di riesame cautelare e a seguito di annullamento di precedente ordinanza per vizi processuali, aveva disposto nei suoi confronti la misura non detentiva dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Il motivo di ricorso deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in quanto, rispetto al momento di adozione della cautela, le opere edilizie contestate erano state completate, rendendo quindi non più attuale l'esigenza cautelare; inoltre sosteneva l'inutilità dell'obbligo di presentazione laddove le opere potessero essere ultimate da terzi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto legittimo il ragionamento del Tribunale del riesame secondo cui il vincolo reale (sequestro e apposizione dei sigilli) si era dimostrato insufficiente rispetto alla pervicacia della MATEI e al rischio di reiterazione delle violazioni urbanistiche; ha confermato che il completamento delle opere non esclude la responsabilità della committente né annulla l'attualità della cautela. Ha inoltre affermato che l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria è adeguato e concretamente idoneo a svolgere funzione di controllo e di effetto dissuasivo. Condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e rinvio alla cancelleria per gli adempimenti indicati (art.28 reg. esec. cod. proc. pen.).
Norme richiamate
Codice di procedura penale, art.28 regolamento esecuzione
art.28 reg.esec. cod.proc.pen.
Riferimento formale agli adempimenti di cancelleria relativi all'esecuzione della misura cautelare disposta; usato per gli obblighi amministrativi successivi alla decisione
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (principio di diritto)
Cass. S.U. n.16 del 16/06/1996; Sez.1, n.1083 del 20/02/1998; Sez.6, n.49153 del 12/11/2015; Sez.5, n.46124 del 8/10/2008; Sez.6, n.11194 del 8/03/2012; Sez.4, n.18795 del 2/03/2017
Il ricorso per cassazione avverso misure cautelari è circoscritto ai vizi di diritto e alla manifesta illogicità della motivazione; non è ammesso un nuovo esame dei fatti né una rivalutazione degli elementi indizianti o delle esigenze cautelari sostanziali
Massime di principio
- In sede di Cassazione il controllo sulla motivazione delle misure cautelari verifica la presenza di violazioni di legge o la manifesta illogicità: non è consentito riesaminare i fatti o riesporre una diversa valutazione delle circostanze valutate dal giudice di merito
- Il completamento materiale di opere oggetto di contestazione non elimina automaticamente l'attualità delle esigenze cautelari se sussistono elementi di pervicacia o rischio di reiterazione dell'illecito; la tutela del bene giuridico e la prevenzione dell'aggravamento possono giustificare misure non patrimoniali
- Il sequestro preventivo e l'apposizione dei sigilli, pur essendo presidi reali, possono risultare insufficienti se il soggetto interessato mostra persistente inosservanza: in tali casi possono essere applicate misure personali meno afflittive ma idonee al controllo (es. obbligo di presentazione)
- La responsabilità della committente per opere ultimate da terzi non viene automaticamente esclusa: la possibilità che terzi completino lavori non libera il soggetto interessato da responsabilità penale o dalla necessità di misure cautelari
- Le misure non detentive (come l'obbligo di presentazione) possono essere valutate come adeguate quando consentono un controllo quotidiano e/o hanno effetto dissuasivo sulle condotte illecite, soprattutto se proporzionate alla finalità di prevenzione della reiterazione
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