Cassazione Penale, Ordinanza n. 12801/2025 del 02/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua condanna per falso ideologico commesso da privato in atto pubblico tramite induzione in errore del pubblico ufficiale. Nel ricorso è stato dedotto un solo motivo, centrato sulla censura della graduazione della pena e sul diniego delle circostanze attenuanti generiche. La doglianza riproponeva sostanzialmente i rilievi già formulati in appello, senza apportare elementi nuovi, contestando in sostanza la valutazione di merito compiuta dal giudice territoriale circa la gravità della condotta, i precedenti dell'imputato e l'assenza di condotte riparatorie o risarcitorie.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure sulla quantificazione della pena e sul diniego delle attenuanti generiche sollecitassero una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità, essendo la pena stata determinata con motivazione congrua e non arbitraria e risultando il diniego delle attenuanti sorretto da un riferimento sufficiente a elementi decisivi, quali i plurimi precedenti dell'imputato e la mancanza di condotte riparatorie. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato come norma incriminatrice unitamente all'art. 479 c.p. per qualificare il fatto contestato; la decisione non si sofferma sull'interpretazione della disposizione.
Indicato come norma incriminatrice relativa al falso ideologico in atto pubblico, quale reato per cui era stata confermata la condanna.
Richiamato per affermare che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito nel rispetto dei criteri legali di commisurazione.
Richiamato quale parametro legale di commisurazione della pena e di valutazione degli indici di gravità del fatto e della personalità dell'imputato.
Massime di principio
- In sede di legittimità è inammissibile la censura che, sotto l'apparenza della violazione di legge o del vizio motivazionale, miri in realtà a una nuova valutazione della congruità della pena, quando la determinazione del giudice di merito non sia frutto di arbitrio o illogicità manifesta e sia sorretta da motivazione sufficiente.
- La graduazione della pena è espressione della discrezionalità del giudice di merito e può essere sindacata in cassazione solo se la motivazione manca, è apparente o è manifestamente illogica, non quando il ricorrente si limiti a contestarne l'opportunità.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimamente motivato anche con un richiamo sintetico ma congruo a elementi ritenuti rilevanti, quali precedenti penali dell'imputato e assenza di condotte riparatorie o risarcitorie; non è necessaria una confutazione analitica di tutti gli argomenti difensivi.
- La riproposizione in cassazione di questioni già dedotte in appello, senza apportare elementi di novità, non è idonea a scalfire una motivazione di merito corretta e può condurre alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.
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