Cassazione Civile, Ordinanza n. 00877/2025 del 13/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente pubblico)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento IMU relativo all'anno d'imposta 2015, emesso dal Comune per immobili posseduti da un ente di edilizia residenziale pubblica. La CTR aveva rigettato l'appello dell'ente, ritenendo legittimo l'accertamento. In cassazione la parte ricorrente ha proposto due motivi: il primo attinente alla spettanza dell'esenzione IMU per gli immobili qualificabili come alloggi sociali ai sensi del d.m. 22 aprile 2008; il secondo relativo alla dedotta violazione della legge regionale Lombardia n. 16 del 2016, che secondo il ricorrente imporrebbe l'esenzione. La Corte evidenzia che non tutti gli alloggi degli enti di edilizia residenziale beneficiano dell'esenzione, ma solo quelli che abbiano in concreto le caratteristiche di alloggio sociale; rileva inoltre che la disciplina regionale richiamata non prevede un'esenzione automatica dall'IMU e, in ogni caso, è successiva al periodo d'imposta contestato. Tuttavia censura la sentenza impugnata perché non ha svolto una verifica specifica sulla concreta sussistenza dei requisiti oggettivi degli immobili, anche alla luce della documentazione tecnica prodotta.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, ha cassato la sentenza della CTR e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia di secondo grado della Lombardia, sezione distaccata di Brescia, in diversa composizione, demandando al giudice di rinvio anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Il rinvio è stato disposto perché il giudice di merito deve accertare in concreto se gli immobili possiedano le caratteristiche di alloggio sociale richieste per l'esenzione IMU; tale verifica non può essere svolta in sede di legittimità.
Norme richiamate
art. 13, comma 2, lett. b, d.l. n. 201 del 2011
imposta municipale propria non si applica ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali definiti dal decreto del Ministero delle infrastrutture 22 aprile 2008
l'esenzione IMU riguarda solo i fabbricati qualificabili come alloggi sociali secondo il d.m. 22 aprile 2008, non tutti gli immobili posseduti dagli enti di edilizia residenziale pubblica
art. 1, comma 707, l. n. 147 del 2013
ha modificato la disciplina dell'esenzione IMU richiamata dall'art. 13 del d.l. n. 201 del 2011
art. 13, comma 10, d.l. n. 201 del 2011
la detrazione di 200,00 euro per gli immobili adibiti ad abitazione principale si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica comunque denominati
la norma distingue espressamente la detrazione per gli alloggi assegnati dagli enti di edilizia residenziale pubblica dall'esenzione prevista per gli alloggi sociali
d.m. 22 aprile 2008
definisce le caratteristiche oggettive degli alloggi sociali rilevanti ai fini dell'esenzione IMU
l. Regione Lombardia n. 16 del 2016
non prevede una obbligatoria esenzione IMU per gli immobili dell'ente, ma solo l'inserimento nel sistema regionale dei servizi abitativi
Massime di principio
- L'esenzione IMU per gli immobili degli enti di edilizia residenziale pubblica non opera automaticamente per tutti gli alloggi posseduti, ma solo per quelli che presentano in concreto le caratteristiche di "alloggio sociale" secondo il d.m. 22 aprile 2008.
- Quando il contribuente invoca un'esenzione tributaria, grava su di lui l'onere di provare la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi previsti dalla norma agevolativa.
- La disciplina che prevede una detrazione IMU per gli alloggi assegnati dagli enti di edilizia residenziale pubblica è distinta dall'esenzione per gli alloggi sociali e non può essere confusa con essa.
- La qualificazione di un immobile ai fini dell'esenzione IMU richiede un accertamento in fatto da parte del giudice di merito, non sindacabile direttamente in sede di legittimità se implica valutazione delle prove.
- Una legge regionale che si limiti a disciplinare l'inserimento degli immobili nel sistema dei servizi abitativi non integra di per sé un'esenzione dall'IMU, soprattutto se riferita a un periodo successivo all'anno d'imposta controverso.
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