Cassazione Penale, Ordinanza n. 03275/2025 del 27/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. L'inammissibilità è stata fondata sulla riproposizione di censure già disattese in appello, sulla mancanza di specifica confutazione della motivazione della sentenza impugnata e sull'inammissibile richiesta di rivalutazione delle prove.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha proposto un unico motivo di ricorso per cassazione deducendo vizio motivazionale e violazione di legge in relazione agli artt. 512, 63 e 64 c.p.p. Sosteneva, in sostanza, che alcune dichiarazioni rese in fase di indagini da un teste dovessero essere considerate inutilizzabili o comunque assunte senza le garanzie previste per l'indagato o la persona sottoposta alle indagini. La Corte di cassazione rileva però che la censura riproduce questioni già esaminate e respinte dai giudici di merito, senza una specifica critica alle argomentazioni della sentenza impugnata; inoltre, la doglianza mira a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio, attività preclusa in sede di legittimità. La Corte osserva anche che il teste non aveva mai assunto la qualità di indagato e risultava estraneo al fatto di reato, sicché non era necessario applicare ab initio le garanzie degli artt. 63 e 64 c.p.p.
Norme richiamate
La norma è richiamata dal ricorrente per sostenere l'inutilizzabilità o la diversa utilizzazione delle dichiarazioni rese in indagini, ma la Corte ritiene infondata la censura perché nel caso concreto il dichiarante era un semplice teste estraneo al reato.
Le garanzie previste per l'interrogatorio di indagati o persone sottoposte a indagini non si applicano quando il soggetto sentito non abbia mai assunto tale qualità.
Le garanzie dell'interrogatorio della persona sottoposta alle indagini non operano se il soggetto escusso è un teste estraneo al fatto di reato.
spese processuali
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Cassa delle ammende
In caso di ricorso inammissibile è disposta la condanna al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già esaminate e respinte dai giudici di merito senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- Nel giudizio di legittimità non è consentita una rivalutazione del merito probatorio o una diversa lettura delle fonti di prova, salvo il dedotto e specifico travisamento delle risultanze processuali.
- Le garanzie previste dagli artt. 63 e 64 c.p.p. si applicano solo a chi abbia assunto la qualità di indagato o di persona sottoposta alle indagini; se il soggetto escusso è estraneo al fatto di reato, le dichiarazioni rese come teste sono utilizzabili secondo le regole ordinarie.
- La denuncia di inutilizzabilità o di violazione delle regole di assunzione della prova deve essere sorretta da una critica puntuale della motivazione di merito e da una chiara individuazione del vizio processuale dedotto.
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