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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29889/2023 del 10/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente chiedeva la detrazione dalla pena complessiva di mesi 2 e giorni 17 (nella memoria ha poi insistito per mesi 2 e giorni 22) del periodo di pena già sofferto e/o di custodia cautelare ritenuto "presofferto", contestando anche un errore di calcolo nell'ordine di esecuzione (che indicava una residua pena di 6 mesi e 17 giorni mentre, secondo il ricorrente, la pena da eseguire sarebbe stata di soli 6 mesi). Inoltre sosteneva che il reato di cui all'art. 416-bis c.p., oggetto della sentenza del 16/07/2014, era stato commesso a partire dal 1990 con condotta perdurante e quindi parte della detenzione (2002-2006) doveva essere considerata rilevante per la detrazione. Il ricorrente denunciava altresì che un errato riconoscimento della liberazione anticipata per altro reato (sub 2) aveva alterato i calcoli del cumulo.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato per vizio di motivazione: la Corte d'appello, in qualità di giudice dell'esecuzione, non ha risposto in modo completo e organico a tutte le istanze sollevate dal ricorrente (in particolare sulle doglianze relative al periodo di custodia cautelare, al momento di commissione del reato 416-bis e all'errato calcolo della liberazione anticipata che avrebbe inciso sul cumulo). Per tali ragioni la sentenza è stata annullata e la causa rinviata al giudice dell'esecuzione per un nuovo giudizio con espressa valutazione di tutte le richieste.

Norme richiamate

  • art. 657, comma 4, cod. proc. pen.

    art. 657, comma 4, c.p.p.

    Il giudice dell'esecuzione aveva ritenuto non deducibile il periodo di custodia perché eseguito fino al 2014 e quindi anteriore alla commissione del reato per cui si doveva determinare la pena; la norma è stata richiamata per negare la detrazione del presofferto quando il periodo di custodia non sia rilevante rispetto alla fattispecie oggetto dell'esecuzione.

  • art. 663, cod. proc. pen.

    Stabilisce i criteri per la determinazione della pena eseguibile nel cumulo: dalla pena concretamente eseguibile devono essere detratti i periodi già espitati e quelli sofferti in custodia cautelare per alcuni reati compresi nel cumulo; la Corte ha richiamato questa norma per precisare il criterio di calcolo ma ha rilevato che il giudice dell'esecuzione non ha applicato la norma rispondendo a tutte le richieste del ricorrente.

  • art. 666, cod. proc. pen.

    Rilevato dal ricorrente come norma richiamabile nell'ambito dell'incidente di esecuzione; si desume che l'art. 666 impone al giudice dell'esecuzione di esaminare e decidere sulle contestazioni concernenti la determinazione della pena e la sua esecuzione, obbligo che non è stato ottemperato compiutamente nel caso di specie.

  • art. 73 T.U. stupefacenti e sentenza Corte costituzionale n. 40/2019

    art. 73 T.U. stupefacenti; sentenza Corte cost. n. 40/2019

    Il ricorso ha richiamato la rideterminazione della pena per il reato di cui all'art. 73 in conseguenza della pronuncia costituzionale (riduzione della pena da 4 anni a 3 anni 5 mesi 10 giorni) e ha contestato che tale rideterminazione e il conseguente calcolo della liberazione anticipata non siano stati correttamente computati nel cumulo; la Corte ha ritenuto che tali aspetti debbano essere esaminati dettagliatamente dal giudice dell'esecuzione.

Massime di principio

  • Il giudice dell'esecuzione deve motivare in modo organico e rispondere puntualmente a tutte le istanze poste nell'incidente di esecuzione; la mancata risposta rileva come vizio e comporta annullamento e rinvio.
  • La detrazione del "presofferto" o del periodo di custodia cautelare è possibile solo se il periodo è rilevante rispetto alle fattispecie per le quali si svolge l'esecuzione (secondo i criteri di cui all'art. 657 c.p.p.); la cronologia e il momento di commissione del reato sono fattori decisivi.
  • Errori di calcolo della liberazione anticipata o del cumulo che producono un'estensione ingiustificata della pena devono essere verificati e, se accertati, comportano la correzione del provvedimento esecutivo (anche mediante scorporo o nuova determinazione della residua pena).
  • Gli effetti di pronunce costituzionali o di rideterminazioni di pena (es. per reati da T.U. stupefacenti) devono essere incorporati nel calcolo della pena da eseguire; il giudice dell'esecuzione deve tenerne conto nella determinazione definitiva.
  • Se nella documentazione o nell'ordine di esecuzione emergono incongruenze aritmetiche o di trascrizione (es. giorni in eccesso), il giudice dell'esecuzione è tenuto a valutare e correggere tali errori su istanza del condannato.

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