Cassazione Penale, Sentenza n. 29889/2023 del 10/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente chiedeva la detrazione dalla pena complessiva di mesi 2 e giorni 17 (nella memoria ha poi insistito per mesi 2 e giorni 22) del periodo di pena già sofferto e/o di custodia cautelare ritenuto "presofferto", contestando anche un errore di calcolo nell'ordine di esecuzione (che indicava una residua pena di 6 mesi e 17 giorni mentre, secondo il ricorrente, la pena da eseguire sarebbe stata di soli 6 mesi). Inoltre sosteneva che il reato di cui all'art. 416-bis c.p., oggetto della sentenza del 16/07/2014, era stato commesso a partire dal 1990 con condotta perdurante e quindi parte della detenzione (2002-2006) doveva essere considerata rilevante per la detrazione. Il ricorrente denunciava altresì che un errato riconoscimento della liberazione anticipata per altro reato (sub 2) aveva alterato i calcoli del cumulo.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato per vizio di motivazione: la Corte d'appello, in qualità di giudice dell'esecuzione, non ha risposto in modo completo e organico a tutte le istanze sollevate dal ricorrente (in particolare sulle doglianze relative al periodo di custodia cautelare, al momento di commissione del reato 416-bis e all'errato calcolo della liberazione anticipata che avrebbe inciso sul cumulo). Per tali ragioni la sentenza è stata annullata e la causa rinviata al giudice dell'esecuzione per un nuovo giudizio con espressa valutazione di tutte le richieste.
Norme richiamate
art. 657, comma 4, cod. proc. pen.
art. 657, comma 4, c.p.p.
Il giudice dell'esecuzione aveva ritenuto non deducibile il periodo di custodia perché eseguito fino al 2014 e quindi anteriore alla commissione del reato per cui si doveva determinare la pena; la norma è stata richiamata per negare la detrazione del presofferto quando il periodo di custodia non sia rilevante rispetto alla fattispecie oggetto dell'esecuzione.
Stabilisce i criteri per la determinazione della pena eseguibile nel cumulo: dalla pena concretamente eseguibile devono essere detratti i periodi già espitati e quelli sofferti in custodia cautelare per alcuni reati compresi nel cumulo; la Corte ha richiamato questa norma per precisare il criterio di calcolo ma ha rilevato che il giudice dell'esecuzione non ha applicato la norma rispondendo a tutte le richieste del ricorrente.
Rilevato dal ricorrente come norma richiamabile nell'ambito dell'incidente di esecuzione; si desume che l'art. 666 impone al giudice dell'esecuzione di esaminare e decidere sulle contestazioni concernenti la determinazione della pena e la sua esecuzione, obbligo che non è stato ottemperato compiutamente nel caso di specie.
art. 73 T.U. stupefacenti e sentenza Corte costituzionale n. 40/2019
art. 73 T.U. stupefacenti; sentenza Corte cost. n. 40/2019
Il ricorso ha richiamato la rideterminazione della pena per il reato di cui all'art. 73 in conseguenza della pronuncia costituzionale (riduzione della pena da 4 anni a 3 anni 5 mesi 10 giorni) e ha contestato che tale rideterminazione e il conseguente calcolo della liberazione anticipata non siano stati correttamente computati nel cumulo; la Corte ha ritenuto che tali aspetti debbano essere esaminati dettagliatamente dal giudice dell'esecuzione.
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione deve motivare in modo organico e rispondere puntualmente a tutte le istanze poste nell'incidente di esecuzione; la mancata risposta rileva come vizio e comporta annullamento e rinvio.
- La detrazione del "presofferto" o del periodo di custodia cautelare è possibile solo se il periodo è rilevante rispetto alle fattispecie per le quali si svolge l'esecuzione (secondo i criteri di cui all'art. 657 c.p.p.); la cronologia e il momento di commissione del reato sono fattori decisivi.
- Errori di calcolo della liberazione anticipata o del cumulo che producono un'estensione ingiustificata della pena devono essere verificati e, se accertati, comportano la correzione del provvedimento esecutivo (anche mediante scorporo o nuova determinazione della residua pena).
- Gli effetti di pronunce costituzionali o di rideterminazioni di pena (es. per reati da T.U. stupefacenti) devono essere incorporati nel calcolo della pena da eseguire; il giudice dell'esecuzione deve tenerne conto nella determinazione definitiva.
- Se nella documentazione o nell'ordine di esecuzione emergono incongruenze aritmetiche o di trascrizione (es. giorni in eccesso), il giudice dell'esecuzione è tenuto a valutare e correggere tali errori su istanza del condannato.
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