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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12220/2024 del 06/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da un licenziamento ritenuto illegittimo dalla Corte d'appello, che aveva condannato la società datrice di lavoro al risarcimento del danno in favore del lavoratore secondo i criteri indicati nella sentenza di merito. La società ha proposto ricorso per cassazione avverso tale decisione. Nel corso del giudizio di legittimità, il lavoratore ha comunicato che, dopo la notificazione del ricorso, le parti avevano raggiunto un accordo conciliativo; entrambe hanno poi chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese.

La decisione

La Corte di cassazione prende atto dell'intervenuta conciliazione tra le parti successiva alla proposizione del ricorso, rileva che il nuovo assetto pattizio sostituisce la regolamentazione contenuta nella sentenza impugnata e dichiara cessata la materia del contendere. Le spese sono compensate, come richiesto congiuntamente dalle parti. La Corte esclude inoltre il raddoppio del contributo unificato, perché la declaratoria di cessazione della materia del contendere, pur caducando le pronunce di merito, deriva da un accordo negoziale sopravvenuto.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte esclude l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in presenza di cessazione della materia del contendere dovuta a conciliazione sopravvenuta.

  • Cass. SS.UU. n. 8980/2018

    Il sopravvenuto accordo negoziale tra le parti sostituisce la regolamentazione data dalla sentenza impugnata e determina la cessazione della materia del contendere.

  • Cass. n. 24632/2019

    Richiamata a sostegno dell'assenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato in caso di cessazione della materia del contendere.

  • Cass. n. 10483/2023

    Richiamata a sostegno dell'assenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato in caso di cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • La conciliazione intervenuta dopo la proposizione del ricorso per cassazione determina la cessazione della materia del contendere, perché il nuovo accordo tra le parti sostituisce la regolamentazione dettata dalla sentenza impugnata.
  • Quando la lite è definita transattivamente in sede di legittimità, la Corte può dichiarare cessata la materia del contendere e regolare le spese in conformità alla volontà concorde delle parti.
  • La declaratoria di cessazione della materia del contendere, pur comportando la caducazione delle decisioni dei gradi precedenti, non integra di per sé il presupposto per il raddoppio del contributo unificato se l'estinzione del conflitto deriva da un accordo negoziale sopravvenuto.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiudista causa
IstitutiGiudicato

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