Cassazione Penale, Ordinanza n. 08231/2026 del 02/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione impugnata era una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti pronunciata dal G.U.P. in ordine a un furto in abitazione aggravato. L'imputata ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 448 c.p.p., perché il giudice non avrebbe motivato sull'effettiva sussistenza dell'aggravante del danno patrimoniale di rilevante entità. Il ricorso mirava dunque a contestare la tenuta della qualificazione aggravata del fatto nell'ambito di una sentenza di patteggiamento.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, osservando che contro la sentenza di patteggiamento il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione soltanto per i motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.: espressione della volontà del prevenuto, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto e illegalità della pena o della misura di sicurezza. La doglianza sull'insussistenza o insufficiente motivazione dell'aggravante non rientra tra tali motivi. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile de plano e la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al pagamento di euro 4.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato come base della sentenza di patteggiamento pronunciata dal G.U.P.
delimita in modo tassativo i motivi di ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti; una censura sulla mancata motivazione dell'aggravante non è consentita
l'inammissibilità del ricorso deve essere pronunciata de plano
in caso di inammissibilità, comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità avverso la sentenza di patteggiamento, i motivi di ricorso sono tassativi e non possono essere estesi a censure che attengono alla motivazione sul merito del fatto o delle circostanze aggravanti, se non nei limiti espressamente consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
- La deduzione di vizi relativi alla sussistenza dell'aggravante, ove non si traduca in erronea qualificazione giuridica del fatto o in altra delle specifiche ipotesi consentite, rende il ricorso inammissibile.
- L'inammissibilità del ricorso contro una sentenza di patteggiamento può essere dichiarata de plano e comporta, oltre alle spese, l'applicazione della sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende.
- Il controllo di legittimità sulla sentenza ex art. 444 c.p.p. non si converte in una rivalutazione del merito dell'accordo o della motivazione sulla concreta sussistenza delle aggravanti, salvo i casi espressamente previsti dalla legge.
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