Cassazione Penale, Ordinanza n. 32472/2025 del 01/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per evasione. L'unico motivo dedotto riguardava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La censura era diretta a contestare la valutazione di merito sul trattamento sanzionatorio, ma la Corte di cassazione rileva che si trattava di un motivo già prospettato in appello in termini di marcata inammissibilità perché generico e manifestamente inconferente, in quanto fondato su circostanze di fatto estranee alla contestazione. La Corte osserva inoltre che il giudice di merito aveva comunque implicitamente disatteso la richiesta, valorizzando l'equità della pena alla luce della pericolosità dell'autore del fatto e del corretto bilanciamento tra la prevalenza dell'attenuante del vizio parziale di mente e la recidiva specifica e reiterata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La condanna per il reato di evasione è rimasta ferma, e il motivo relativo alle attenuanti generiche è stato ritenuto non scrutinabile nel merito in sede di legittimità per la sua originaria genericità/inconferenza già rilevata in appello.
Norme richiamate
Viene richiamato come norma incriminatrice oggetto della sentenza impugnata; la condanna per evasione resta ferma e il ricorso non incide sulla statuizione di merito.
È la norma implicata dal motivo sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; la Corte ritiene la censura inammissibile in quanto generica e inconferente nel caso concreto.
La motivazione sul trattamento sanzionatorio richiama criteri di commisurazione della pena, in particolare pericolosità dell'autore ed equità della pena.
È richiamata in relazione alla recidiva specifica e reiterata considerata nel bilanciamento con l'attenuante del vizio parziale di mente.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito dedurre utilmente il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche quando il motivo si risolva nella riproposizione di una censura già ritenuta in appello generica, inconferente o fondata su allegazioni fattuali estranee al fatto contestato.
- Quando il giudice di merito abbia comunque motivato il trattamento sanzionatorio valorizzando elementi come la pericolosità dell'agente e il bilanciamento tra circostanze attenuanti e aggravanti, la mancata esplicita confutazione di un motivo ritenuto inammissibile non determina vizio della decisione.
- La valutazione sulla concessione delle attenuanti generiche e sulla commisurazione della pena è censurabile in cassazione solo nei limiti in cui la doglianza indichi specifici vizi di legge o manifeste illogicità, non potendo ridursi a una richiesta di rivalutazione del merito.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 1 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 32373/2025 del 01/10/2025
- ordinanza_penale · 1 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 32380/2025 del 01/10/2025
- ordinanza_penale · 1 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 32381/2025 del 01/10/2025
- ordinanza_penale · 1 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 32382/2025 del 01/10/2025
- ordinanza_penale · 1 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 32384/2025 del 01/10/2025
- ordinanza_penale · 1 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 32386/2025 del 01/10/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →