Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 10210/2026 del 17/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché i motivi erano aspecifici: riproponevano censure già esaminate e disattese dalla Corte di appello con motivazione non manifestamente illogica e, in realtà, miravano a ottenere un nuovo giudizio di merito, non consentito in sede di legittimità. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per evasione. Con il primo motivo ha denunciato erronea applicazione dell'art. 385 c.p. per difetto del dolo; con il secondo ha lamentato l'omessa applicazione dell'art. 131-bis c.p. per la particolare tenuità del fatto; con il terzo ha invocato l'art. 385, comma 4, c.p. sostenendo l'estrema brevità dell'evasione; con il quarto ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva ex art. 99, comma 4, c.p.

Norme richiamate

  • art. 385 c.p.

    È la norma incriminatrice dell'evasione; le doglianze sulla mancanza di dolo e sulla brevità dell'allontanamento sono state ritenute non decisive perché già valutate in appello.

  • art. 131-bis c.p.

    La Corte non ha ravvisato i presupposti per il sindacato richiesto, perché la censura era meramente ripetitiva e diretta a ottenere una nuova valutazione di merito.

  • art. 385, comma 4, c.p.

    La dedotta extrema brevità dell'evasione non ha imposto una diversa soluzione in cassazione, trattandosi di censura già esaminata e disattesa dal giudice di merito.

  • art. 99, comma 4, c.p.

    La questione sul bilanciamento tra attenuanti generiche e recidiva è stata ritenuta non scrutinabile perché proposta in modo aspecifico e come richiesta di riesame del merito.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità il ricorso è inammissibile quando si limita a riprodurre censure già esaminate e adeguatamente respinte in appello senza confrontarsi con la motivazione impugnata.
  • La deduzione di vizi relativi al dolo, alla particolare tenuità del fatto o al bilanciamento delle circostanze non può tradursi in una richiesta di nuovo apprezzamento del fatto, se la sentenza di merito contiene una motivazione non manifestamente illogica.
  • La doglianza sull'applicazione dell'art. 131-bis c.p. è inammissibile se formulata in modo meramente assertivo o reiterativo, senza indicare specifici profili di illegittimità della decisione di merito.
  • Le questioni sulla modulazione del trattamento sanzionatorio, comprese la prevalenza o soccombenza delle attenuanti sulla recidiva, non sono scrutinabili in cassazione quando il ricorso chieda solo una diversa valutazione del materiale fattuale già esaminato.
  • La nozione di aspecificità ricorre quando il motivo non si confronta con le ragioni della decisione impugnata ma si limita a reiterare censure di merito già vagliate.

Come è indicizzato

MaterieEvasioneImpugnazioni
RamiReati contro l'amministrazione della giustiziaProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.