Cassazione Civile, Ordinanza n. 11872/2025 del 06/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia trae origine da una lunga vicenda esecutiva e impugnatoria: un decreto ingiuntivo per una somma rilevante era stato opposto e, in seguito, vi erano stati giudizi di merito e di legittimità che avevano coinvolto gli eredi di un soggetto originariamente obbligato. Il ricorrente, quale erede di una delle parti, ha proposto revocazione per errore di fatto ex art. 391-bis c.p.c. e art. 395 n. 4 c.p.c. contro l'ordinanza della Cassazione n. 17212/2023, sostenendo che la Corte avesse erroneamente ritenuto inammissibile una censura del precedente ricorso per cassazione sulla base di un supposto fatto estintivo/satisfattivo del debito e della conseguente carenza di interesse, fatto che secondo il ricorrente non risultava dagli atti. In sostanza, il ricorrente deduceva un difetto percettivo nella lettura delle risultanze processuali e chiedeva la revocazione dell'ordinanza di legittimità.
La decisione
La Corte ha ritenuto che il motivo di revocazione non individuasse un vero errore di fatto revocatorio, ma contestasse piuttosto la lettura giuridico-processuale delle carte e la valutazione compiuta nell'ordinanza precedente. Ha affermato che l'omesso esame di una questione processuale non integra errore di fatto e che non è configurabile errore revocatorio rispetto al contenuto argomentativo delle difese, salvo falsa rappresentazione percettiva dell'atto, qui non ravvisata. Ha inoltre precisato che la circostanza relativa alla confusione dei patrimoni e alla mancata accettazione con beneficio d'inventario era stata già considerata nella precedente ordinanza. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese e alla corresponsione dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
costituisce il rimedio revocatorio contro le pronunce della Corte di cassazione nei soli casi previsti, non essendo utilizzabile per contestare la lettura delle risultanze processuali o delle difese.
l'errore di fatto revocatorio richiede una falsa percezione di un fatto decisivo risultante dagli atti, non un errore di valutazione giuridica o processuale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
l'inammissibilità del ricorso comporta l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il calcolo dell'ulteriore importo dovuto in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- L'errore di fatto revocatorio ex art. 395 n. 4 c.p.c. presuppone una svista percettiva su un fatto decisivo già risultante dagli atti, e non può coincidere con la critica alla motivazione o alla valutazione giuridica compiuta dal giudice.
- Non integra errore di fatto il mancato esame di una questione processuale, poiché esso si traduce eventualmente in un vizio di motivazione o in una violazione processuale, ma non nella supposizione inesatta dell'esistenza o inesistenza di un fatto.
- Il contenuto delle difese delle parti e le argomentazioni giuridiche non costituiscono, di regola, 'fatti' ai fini della revocazione; l'errore revocatorio è configurabile solo se l'atto difensivo sia stato falsamente rappresentato in modo percettivo dal giudice.
- La revocazione delle decisioni della Cassazione non può essere usata come surrogato di un nuovo giudizio sul merito o sulla correttezza della precedente lettura degli atti processuali.
- Quando il ricorso per revocazione è dichiarato inammissibile, segue la condanna alle spese e l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 6 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 11830/2025 del 06/05/2025
- ordinanza_civile · 6 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 11831/2025 del 06/05/2025
- ordinanza_civile · 6 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 11836/2025 del 06/05/2025
- ordinanza_civile · 6 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 11839/2025 del 06/05/2025
- ordinanza_civile · 6 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 11842/2025 del 06/05/2025
- ordinanza_civile · 6 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 11846/2025 del 06/05/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →