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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 00077/2026 del 02/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso articolato in nove motivi: (1) nullità della querela di Fiardi Francesco per mancanza di procura speciale ex art. 337, comma 3 c.p.p.; (2-3) insufficienza e contraddittorietà delle prove, divergenze testimoniali, mancata dimostrazione dell'uso di dispositivi jammer e incompatibilità dei tempi di permanenza nel locale; (4-5) illegittima applicazione e contestazione dell'aggravante per uso di jammer, assenza di prove e presunta illegittima riqualificazione operata dalla Corte territoriale in violazione degli artt. 516 e ss. c.p.p.; (6-7) richiesta di riqualificazione del fatto in truffa contrattuale per presunto consenso viziato mediante artifici e raggiri; (8-9) censura del diniego delle attenuanti generiche e della conversione della pena detentiva in pecuniaria, con richiamo alla tenuità del danno, alla situazione personale e alla funzione risocializzante della pena pecuniaria.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rilevato che, durante il giudizio di legittimità, è intervenuta la remissione di querela da parte di Fiardi Francesco, con verbale depositato in data 22/10/2025 e contestuale accettazione da parte del procuratore speciale dell'imputato. Poiché il reato era divenuto procedibile a querela di parte dopo la modifica legislativa (d.lgs. 10/10/2022, n.150), la remissione ha estinto il reato. La Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione del reato per remissione di querela e ha condannato l'imputato al pagamento delle spese processuali. Non è stata pronunciata alcuna decisione sul merito dei motivi di ricorso, perché la causa estintiva rende ininfluente il loro esame.

Norme richiamate

  • art. 337, comma 3, cod. proc. pen.

    Usata dal ricorrente per contestare la validità della querela (mancanza di procura speciale del soggetto che ha sporto querela). La Corte non ha deciso il punto nel merito, essendo intervenuta la remissione della querela che ha estinto il reato.

  • artt. 516 e seguenti, cod. proc. pen.

    Richiamati in relazione alla presunta illegittima riqualificazione del fatto da parte della Corte territoriale; la censura è stata sollevata dal ricorrente ma non esaminata per sopravvenuta estinzione del reato.

  • art. 129, comma 1, cod. proc. pen.

    in ogni stato e grado del processo, il giudice il quale riconosce che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato o che il reato è estinto o che manca una condizione di procedibilità, lo dichiara di ufficio con sentenza

    Il giudice di legittimità applica d'ufficio la regola: riconosciuta l'estinzione del reato per remissione di querela, deve dichiarare la causa estintiva con sentenza, annullando la precedente decisione senza rinvio quando non sussistono ragioni per pronunciare una formula assolutoria più favorevole.

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    Modifica normativa rilevante: il delitto contestato è divenuto procedibile a querela di parte; quindi la remissione della querela da parte della persona offesa estingue il reato pendente.

Massime di principio

  • Se, in corso di giudizio (anche in Cassazione), interviene la remissione di querela per un reato procedibile a querela di parte e la remissione è validamente effettuata e accettata, il reato si estingue e il giudice deve rilevarlo d'ufficio, annullando la sentenza impugnata senza rinvio se non sussistono ragioni per pronunciare una formula assolutoria più favorevole.
  • La remissione di querela deve essere documentalmente valida (atto o verbale formale) e l'accettazione da parte dell'imputato o del suo procuratore speciale permette l'effetto estintivo; prima di valutare questioni di merito, il difensore deve verificare e depositare eventuali atti di remissione intervenuti.
  • Quando la causa estintiva sopravviene, le censure sul merito (insufficienza probatoria, aggravanti, riqualificazioni, attenuanti) diventano inammissibili o non valutabili nel merito poiché il processo si estingue; ciò non impedisce che il giudice disponga le spese processuali a carico dell'imputato.
  • Le contestazioni formali alla querela (procura speciale, chi ha proposto la querela) possono incidere sulla procedibilità del reato ma, se nel frattempo la querela viene rimessa validamente, l'eventuale vizio formale perde rilievo pratico rispetto all'effetto estintivo.
  • Per evitare sorprese procedurali, chi esercita un'azione difensiva in appello o in Cassazione dovrebbe verificare tempestivamente l'esistenza di atti di remissione o di altri fatti estintivi sopravvenuti e produrre gli eventuali documenti nel fascicolo processuale.

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