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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44895/2022 del 25/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Bologna che aveva respinto le domande di ammissione al passivo relative a crediti ascritti a Giuseppe Giglio e a utilità confiscate: Greco deduceva illegittima invasione di competenze degli organi fallimentari e errore di applicazione dell'art.58 D.Lvo 159/2011 sulla ritenuta strumentalità; gli istituti di credito (Credito Fondiario e Banco BPM) censuravano l'errata applicazione dell'art.52 D.Lvo 159/2011 sul concetto di "strumentalità" e, soprattutto, sul requisito della buona fede del terzo, sostenendo che la loro istruttoria bancaria era regolare e conforme alle prassi e alla normativa antiriciclaggio e che gli elementi posti a fondamento del diniego non dimostravano violazioni della diligenza tali da escludere la buona fede.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di Greco Luigi ritenendolo infondato: ha richiamato l'orientamento secondo cui la strumentalità del credito può presumersi, fino a prova contraria, quando vi sia corrispondenza temporale tra insorgenza del credito e accertata pericolosità sociale. Quanto agli istituti di credito, la Corte ha accolto i loro ricorsi per violazione del principio di diritto enunciato nell'annullamento dell'8 giugno 2021, rilevando che il giudice del rinvio non ha correttamente applicato i criteri richiesti dalla Cassazione per valutare la buona fede (verifica della regolarità dell'istruttoria bancaria e del rispetto delle norme antiriciclaggio) e non ha collegato eventuali violazioni di diligenza alla dimostrazione della consapevolezza della strumentalità. Ne è conseguito l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza in relazione ai crediti di BANCO BPM S.p.A. e di CREDITO FONDIARIO S.p.A. (mandataria di Banca Carige e di Bramito) e l'ammissione di tali crediti allo stato passivo; il ricorso di Greco è stato rigettato e Greco è stato condannato al pagamento delle spese.

Norme richiamate

  • D.Lvo 159/2011 art. 52

    Riguarda le ammissioni al passivo nella procedura di prevenzione; la Corte ha applicato il principio che la strumentalità del credito rispetto all'attività illecita può presumersi per corrispondenza temporale fra credito e pericolosità sociale, salvo prova contraria fondata sull'istruttoria bancaria e sulle regole di diligenza

  • D.Lvo 159/2011 art. 58

    Richiamato nella doglianza di Greco in ordine alla ritenuta strumentalità; la Corte ha considerato che la strumentalità può essere presunta ma valutata alla luce della documentazione e della pericolosità del prevenuto

  • D.Lvo 159/2011 art. 63

    La Corte ha richiamato il principio secondo cui, in caso di fallimento, i beni assoggettati a confisca di prevenzione sono esclusi dalla massa attiva e la verifica dei crediti spetta al tribunale di prevenzione, escludendo così l'illegittimo esercizio di potestà riservate ad altri organi

  • Codice di procedura penale art. 627

    Norma che regola gli effetti della sentenza di annullamento con rinvio e gli obblighi del giudice di rinvio: la Corte ha ritenuto che il Tribunale di Bologna non abbia correttamente applicato i principi stabiliti dalla precedente pronuncia di legittimità

  • Codice di procedura penale art. 606 (lett. a, b, e)

    Richiamato in relazione ai motivi di cassazione prospettati (vizi di diritto, travisamento degli atti e insufficienza della motivazione); la Corte ha dichiarato alcuni motivi inammissibili o infondati e altri fondati per vizio di applicazione del principio di diritto sulla buona fede

Massime di principio

  • La strumentalità del finanziamento rispetto a un'attività illecita può essere presunta quando vi sia corrispondenza temporale tra la concessione del credito e l'accertata pericolosità sociale del soggetto, ma tale presunzione è superabile con prova contraria specifica
  • Per escludere la buona fede del creditore (e non ammettere il credito al passivo) non è sufficiente indicare elementi generici quali importo elevato del mutuo o collegamenti societari: occorre dimostrare violazioni concrete delle regole di diligenza nell'istruttoria bancaria che siano immediatamente funzionali a rivelare la strumentalità del finanziamento
  • La prova della buona fede dell'istituto di credito deve passare dalla regolarità delle attività di istruttoria secondo prassi bancarie e dal rispetto della normativa antiriciclaggio, valutate caso per caso
  • Il giudice del rinvio è tenuto a seguire e applicare i principi di diritto indicati dalla Cassazione nell'eventuale annullamento con rinvio e a compiere i due passaggi distinti: verifica della diligenza/istruttoria e verifica del nesso causale tra eventuale violazione e la strumentalità del credito
  • Censure sul difetto di giurisdizione o sulla competenza tra organi fallimentari e giudice di prevenzione vanno valutate alla luce della normativa sulla confisca di prevenzione (art.63 D.Lvo 159/2011) che disciplina l'esclusione dei beni dalla massa attiva e la competenza del tribunale di prevenzione

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