Cassazione Civile, Ordinanza n. 31777/2025 del 04/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio relativo a rapporti di conto corrente e conto anticipi. In primo grado il Tribunale aveva dichiarato la nullità di una clausola contrattuale e condannato la banca alla restituzione di somme in favore della società correntista e della persona fisica collegata al rapporto. La Corte d'appello, accogliendo l'impugnazione della banca, ha ritenuto validamente pattuiti per iscritto gli interessi e la commissione di massimo scoperto in documenti separati sottoscritti dalla cliente, e ha rideterminato i saldi solo espungendo l'anatocismo, con conseguente condanna della parte privata a restituire quanto ricevuto in eccedenza. Il ricorrente ha proposto quattro motivi: 1) violazione dell'art. 2697 c.c. perché la Corte territoriale avrebbe erroneamente valorizzato il contratto prodotto dalla banca e non quello depositato dal fideiussore, privo di determinazione del tasso; 2) violazione dell'art. 2729 c.c. per aver ritenuto provata la valida pattuizione del tasso e della CMS sulla base di documenti separati; 3) violazione degli artt. 1842 e 1852 c.c. per aver sovrapposto la disciplina dell'apertura di credito a quella del conto corrente; 4) violazione dell'art. 347 c.p.c. per avere la Corte d'appello deciso sulla base della relazione integrativa del CTU senza ricostituzione del fascicolo d'ufficio di primo grado. La banca ha resistito eccependo anche l'improcedibilità del ricorso per mancato deposito della relata di notificazione della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha disatteso l'eccezione di improcedibilità, ritenendo sanata l'omessa produzione della relata perché la notificazione della sentenza risultava depositata dalla controricorrente e il ricorso era comunque tempestivo. Nel merito, però, ha dichiarato inammissibili tutti e quattro i motivi. Il primo e il secondo sono stati ritenuti generici, non specifici e comunque diretti a sollecitare una nuova valutazione del materiale documentale e probatorio, senza incidere sulla ratio decidendi della sentenza d'appello. La Corte ha precisato che la violazione dell'art. 2697 c.c. ricorre solo quando il giudice attribuisca l'onere probatorio alla parte sbagliata, non quando valuti in modo ritenuto erroneo l'esito della prova. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché impinge in valutazioni di merito e non era dedotto nei limiti del vizio di cui all'art. 360, n. 5 c.p.c. Il quarto è stato ritenuto inammissibile perché censurava un vizio motivazionale non più deducibile nei termini prospettati e perché non era specificamente indicato quali elementi decisivi fossero contenuti nel fascicolo di primo grado e non altrimenti reperibili. Il ricorso è stato quindi integralmente dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità.
Norme richiamate
La violazione della norma sull'onere della prova sussiste solo se il giudice attribuisce l'onere a una parte diversa da quella gravata; non quando valuta erroneamente le prove o ritiene assolto l'onere probatorio.
La censura non può tradursi in una richiesta di rivalutazione del giudizio di merito sulla prova presuntiva o documentale.
Richiamato dal ricorrente per contestare l'applicazione della disciplina dell'apertura di credito, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché attinente al merito.
Richiamato dal ricorrente per contestare la disciplina del rapporto bancario applicata dal giudice di merito, senza superare il vaglio di specificità e autosufficienza.
L'omessa acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado non determina di per sé nullità del giudizio d'appello; occorre indicare specificamente quali documenti decisivi ne facciano parte e non siano altrimenti reperibili.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il sindacato di legittimità sulla motivazione è oggi ristretto; non sono ammissibili doglianze che mirino solo a una nuova valutazione del merito o a denunciare genericamente carenze motivazionali non più scrutinabili.
Il ricorso deve rispettare il requisito di specificità e l'indicazione puntuale dei documenti e degli atti rilevanti; la loro omissione comporta inammissibilità della censura.
La notificazione della sentenza rileva ai fini del termine breve per ricorrere; nel caso concreto il ricorso è stato ritenuto tempestivo rispetto alla notifica della sentenza.
La mancata produzione della relata di notifica della sentenza non determina improcedibilità quando il documento risulti comunque acquisito al processo tramite la parte controricorrente.
In assenza di dichiarazione di notifica della sentenza da parte del ricorrente opera il termine lungo; la Corte richiama il principio delle Sezioni Unite sul coordinamento con la notificazione eventualmente dedotta dal controricorrente.
Massime di principio
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo se il giudice di merito sbaglia la distribuzione dell'onere della prova; non basta contestare l'apprezzamento delle prove già acquisite.
- Le doglianze in cassazione devono essere specifiche, autosufficienti e rivolte alla ratio decidendi della sentenza impugnata; non è ammissibile una critica generica che si risolva nella richiesta di una diversa lettura dei documenti.
- La pattuizione scritta di interessi e commissioni bancarie può risultare anche da documenti separati rispetto al contratto principale, purché sottoscritti dalla parte obbligata.
- La censura sull'uso in appello di documenti o relazioni tecniche richiede la specifica indicazione del contenuto decisivo non considerato e della sua non reperibilità aliunde; l'omessa acquisizione del fascicolo d'ufficio non è di per sé causa di nullità.
- Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5 c.p.c., non sono più ammissibili censure meramente motivazionali che mirino a una rivalutazione del fatto, salvo il minimo costituzionale della motivazione.
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