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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19203/2026 del 27/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Le doglianze sulle attenuanti generiche e sulla recidiva sono state ritenute manifestamente infondate; la censura relativa alla pena è stata dichiarata non consentita perché nuova in cassazione.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, deducendo un unico motivo: il diniego delle circostanze attenuanti generiche, l'omessa esclusione della recidiva contestata e l'eccessività della pena. La Corte di cassazione rileva che la doglianza sulle attenuanti è infondata perché i giudici di merito avevano escluso elementi positivi effettivi, considerando l'ammissione come tardivo escamotage difensivo; la recidiva è ritenuta giustificata alla luce di sei precedenti specifici; la censura sulla misura della pena è invece nuova, poiché non proposta nei motivi di appello, in violazione dell'art. 606, comma 3, c.p.p., e non adeguatamente contestata rispetto al riepilogo contenuto nella sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    La censura proposta per la prima volta in cassazione, se non dedotta nei motivi di appello, è inammissibile come motivo nuovo.

  • Cassa delle ammende

    In caso di inammissibilità del ricorso è disposta la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando il giudice di merito evidenzi l'assenza di concreti elementi di positiva valutazione della personalità o del fatto, non essendo sufficiente un'ammissione tardiva o strumentale.
  • La recidiva può essere confermata quando risulti sorretta da precedenti specifici significativi, idonei a giustificarne il riconoscimento.
  • In sede di legittimità non possono essere introdotte censure nuove sulla determinazione della pena se non risultano già dedotte nei motivi di appello; la novità del motivo integra una causa di inammissibilità.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza o novità dei motivi, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoPena e commisurazioneImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiRecidiva

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