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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21728/2026 del 25/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (comodatario)

La controversia

La controversia nasce da un comodato oneroso avente a oggetto una struttura natatoria con due piscine e relative pertinenze, concessa da una società termale a una società sportiva che la gestiva. Dopo l’interruzione delle attività dello stabilimento termale e la chiusura degli accessi, la comodataria diffidava la comodante a ripristinare la via di accesso alle piscine, chiedendo poi in giudizio la risoluzione di diritto del contratto per clausola risolutiva espressa e il risarcimento dei danni per la mancata utilizzazione dell’impianto nel periodo in cui l’utenza non poté accedervi. La comodante resisteva e proponeva domanda riconvenzionale per la risoluzione del contratto per inadempimento della comodataria e per il pagamento dei costi dell’energia elettrica. Il Tribunale accoglieva le riconvenzionali; la Corte d’appello riformava parzialmente, dichiarando risolto il contratto per prevalente inadempimento della comodante, ma confermava il rigetto della domanda risarcitoria della comodataria e la condanna di quest’ultima al pagamento delle utenze. In Cassazione la società comodataria denunciava, con un unico motivo articolato in più censure, omesso esame di un fatto decisivo, insufficienza e illogicità della motivazione, lamentando in particolare che la Corte territoriale avesse erroneamente qualificato la domanda risarcitoria come pretesa di lucro cessante, richiedendo prova di occasioni di guadagno perdute, invece di considerarla come danno emergente da mancato godimento della struttura; inoltre contestava la conferma della condanna al pagamento dell’energia elettrica, assumendo che il contratto non prevedesse tale obbligo a suo carico.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso nei limiti del motivo relativo al rigetto della domanda risarcitoria, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte d’appello di Catania in diversa composizione. Ha ritenuto inammissibili le censure formulate come omesso esame di fatto decisivo e quelle sulla condanna alle spese energetiche, perché dirette a contestare valutazioni di merito; ha invece ritenuto fondato il rilievo sull’illogicità della motivazione nella parte in cui la Corte d’appello aveva qualificato la domanda come lucro cessante senza considerare adeguatamente la natura del pregiudizio allegato e la struttura del rapporto di comodato oneroso. Il giudice del rinvio dovrà riesaminare la domanda risarcitoria e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è deducibile solo nei ristretti limiti previsti dalla norma e non può essere prospettato in modo generico o assertivo.

  • art. 348-ter c.p.c.

    La doppia conforme limita la deducibilità del vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.; ricorre anche quando le decisioni di primo e secondo grado seguono il medesimo iter logico-argomentativo sui fatti principali.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    L'anomalia motivazionale che viola il minimo costituzionale integra nullità denunciabile in cassazione quando la motivazione sia mancante, apparente, perplessa, incomprensibile o affetta da contrasti irriducibili.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La sentenza deve contenere una motivazione idonea a esplicitare le ragioni della decisione; la sua mancanza o apparenza comporta nullità.

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    Impone l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, la cui violazione, nei casi più gravi, integra vizio deducibile in cassazione.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Indica il rito camerale seguito per la trattazione del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità il vizio di omesso esame di un fatto decisivo deve essere dedotto in modo specifico, indicando il fatto storico discusso e la sua decisività; non è sufficiente una critica generica alla valutazione del merito.
  • La censura sulla motivazione è ammissibile solo quando si deduca un'anomalia motivazionale che si traduca in violazione del minimo costituzionale, non già un mero difetto di sufficienza o di persuasività.
  • In presenza di una domanda risarcitoria per mancato godimento di un bene, il giudice deve distinguere tra danno emergente e lucro cessante in base al contenuto concreto della pretesa e al pregiudizio allegato, evitando qualificazioni meramente formalistiche.
  • Quando il rapporto contrattuale è oneroso e una parte sia stata privata dell'utilizzazione del bene per fatto della controparte, la valutazione del danno non può prescindere dalla struttura del rapporto e dagli oneri reciprocamente previsti.
  • La prova del danno da mancato godimento va parametrata al tipo di pregiudizio allegato: la mancata allegazione o prova dello specifico lucro cessante non consente di rigettare automaticamente una domanda che, per sua natura, riguardi anche o soltanto il danno emergente.

Come è indicizzato

MaterieComodatoImpugnazioniProve
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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