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Cassazione Penale, Ordinanza n. 27776/2026 del 23/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza di appello aveva confermato la responsabilità penale di due imputati, giudicati in concorso per una truffa commessa mediante operazioni a distanza e l'utilizzo di una carta/carte di credito risultate nella loro disponibilità, con indebito profitto ai danni della persona offesa. I ricorsi per cassazione articolavano, in sintesi: 1) per entrambi, difetto di motivazione e violazione di legge sulla prova posta a fondamento dell'affermazione di responsabilità per truffa, chiedendo in sostanza una rivalutazione del compendio probatorio; 2) sempre per entrambi, violazione di legge sulla sussistenza della circostanza aggravante della minorata difesa, ritenuta dai giudici di merito in ragione delle modalità della trattativa/vendita a distanza e dell'impossibilità per la vittima di verificare l'identità e l'affidabilità dell'interlocutore; 3) solo per uno degli imputati, violazione di legge e difetto di motivazione sul mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, deducendosi che l'offesa sarebbe stata lieve.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che il primo motivo mirasse a una rivalutazione del merito, estranea al giudizio di legittimità, e che la motivazione della sentenza impugnata fosse logica e completa nel valorizzare elementi convergenti di prova, tra cui la titolarità delle carte in capo ai ricorrenti e l'assenza di spiegazioni alternative plausibili. Ha poi giudicato privo di specificità il motivo sulla minorata difesa, perché meramente riproduttivo di doglianze già esaminate e correttamente disattese in appello. Infine, ha ritenuto manifestamente infondato il motivo sulla particolare tenuità del fatto, poiché la Corte territoriale aveva escluso il presupposto in ragione dell'insidiosità, della preordinazione e dell'entità del danno, comprensivo anche della privazione di copertura assicurativa. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 640 c.p.

    Il delitto di truffa è stato ritenuto integrato sulla base degli elementi probatori valorizzati dai giudici di merito, inclusa la disponibilità delle carte e l'incameramento del profitto.

  • art. 61 n. 5 c.p.

    La circostanza aggravante della minorata difesa è stata ritenuta sussistente in ragione delle modalità della condotta a distanza e dell'impossibilità per la vittima di verificare l'identità e l'affidabilità dell'interlocutore.

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata esclusa per l'insidiosità, la preordinazione, la non estemporaneità della condotta e l'entità del danno cagionato.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, sono poste a carico dei ricorrenti le spese processuali e una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio, salvo la deduzione di specifici travisamenti delle emergenze processuali rilevanti ai fini della decisione.
  • La disponibilità da parte dell'imputato di strumenti di pagamento o di un profitto illecito, in assenza di una diversa ricostruzione plausibile e dimostrata, può costituire elemento di decisiva rilevanza per affermare la responsabilità per truffa.
  • La doglianza sulla circostanza aggravante della minorata difesa è inammissibile se si limita a riproporre censure già esaminate e superate con motivazione congrua dal giudice di merito.
  • La particolare tenuità del fatto non è riconoscibile quando la condotta presenti caratteri di insidiosità, preordinazione e non occasionalità, e quando il danno non sia esiguo o comprenda ulteriori pregiudizi per la vittima.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieTruffaCircostanze del reatoCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioParte generaleProcesso penale
SottomaterieTruffa aggravata
IstitutiParticolare tenuità del fattoOnere della prova

Testo integrale

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